Integra il delitto di tentata estorsione aggravata la condotta di chi prospetta la divulgazione di foto compromettenti in cambio di denaro

Confermata in Cassazione (settima penale, ordinanza n. 24173/2020) la condanna a due anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di mille euro, emessa in sede di merito nei confronti di un uomo finito a giudizio per tentata estorsione aggravata. L’imputato, nello specifico, era accusato di aver prospettato alla persona offesa la divulgazione di foto compromettenti qualora quest’ultima non gli avesse corrisposto la somma di euro diecimila.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pretesa idoneità coercitiva della condotta.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto le doglianze difensive manifestamente infondate con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità – chiariscono dal Palazzaccio – ai fini del reato di estorsione la minaccia deve considerarsi idonea ogni qualvolta il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze, sia tale da incutere timore, anche se il soggetto passivo non ne sia rimasto intimidito. Di tali principi la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione, evidenziando come i contenuti della mail e della missiva indirizzate alla vittima fossero obiettivamente idonei alla coartazione della sua libera determinazione.

Il paventato inoltro di materiali asseritamente relativi ad un rapporto extraconiugale alla moglie del denunziante e la diffusione negli ambienti in cui lo stesso viveva e svolgeva la propria attività professionale rivestivano, a detta dei Giudici di Piazza Cavour –  un carattere senza dubbio minatorio, in quanto tali suscettibili di ledere l’armonia familiare e il prestigio sociale e lavorativo del Laureti con conseguente intrinseca attitudine a comprometterne la sfera dell’autodeterminazione.

La ricostruzione dei giudici di merito appariva, dunque, adeguatamente esplicativa della sussistenza del nesso strumentale tra le condotte minacciose e l’evento costrittivo tipico della fattispecie. Da li la decisione di rigettare il ricorso.

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