Capo cantiere e direttore di cantiere vengono condannati dal Tribunale di Monza e dalla Corte di Appello di Milano per l’infortunio sul lavoro del dipendente che provocava l’amputazione delle dita del piede (Cassazione Penale, sez. IV, 26/03/2024, dep. 22/04/2024, n.16681).
Infortunio sul lavoro con dei blocchi di new jersey
La vicenda ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 10 dicembre 2015 in provincia di Monza. L’esecuzione dei lavori comportava la realizzazione di opere di carpenteria per il cemento armato e opere edili di muratura che furono subappaltate. Nel corso dello smantellamento delle vecchie baracche venivano spostati anche i blocchi in new jersey.
Il giorno dell’evento, l’infortunato e altro operaio venivano incaricati di smantellare alcune baracche allorquando venivano chiamati per aiutare altri operai nello spostamento di un new jersey e, poiché in quel momento il muletto non aveva le forche, veniva chiesto all’infortunato. di andare a prendere delle fasce per imbragatura per imbragare il new jersey e agganciarlo al muletto. Eseguite tali operazioni, il new jersey fu sollevato da terra di circa 50 cm. per essere trasportato al luogo di destinazione.
Durante il trasporto, l’infortunato e il suo collega furono incaricati di direzionare il carico con le mani per evitare che potesse sbattere contro il muletto. Giunto a destinazione, il muletto abbassò il carico e i due operai lo aiutarono a tenerlo in posizione con le mani, mentre questo avveniva, una delle fasce utilizzate per l’imbragatura si lacerò e il new jersey (del peso di 3.480 chilogrammi e della lunghezza di sei metri) cadde sul piede destro dell’infortunato, ciò causò l’amputazione delle falangi distali del primo e del secondo dito.
I due imputati pongono la questione al vaglio della Corte di Cassazione
Osservano che la fascia utilizzata per imbragare il new jersey aveva una portata consona al sollevamento di un carico del peso di 3.480 kg. e che si ruppe perché fu utilizzata in modo scorretto; che paraspigoli idonei ad evitare la rottura della fascia e dispositivi atti a direzionare e stabilizzare il carico erano presenti in cantiere; che i giudici di merito hanno illogicamente posto sullo stesso piano la messa a disposizione di attrezzature idonee al lavoro da svolgere e la formazione relativa all’uso di quelle attrezzature, prevista dall’art. 73 D.Lgs. n. 81/08, la cui inosservanza non è mai stata contestata al direttore di cantiere. Secondo la loro tesi difensiva la fascia non si sarebbe rotta per il carico eccessivo ma per il mancato uso dei paraspigoli.
Preliminarmente, la Suprema Corte osserva che sussistono i presupposti per rilevare l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei dalla data del fatto (10 dicembre 2015).
Ad ogni modo, nel ricorso vengono sollevate questioni che non appaiono manifestamente infondate e non possono essere valutate inammissibili, pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare, a norma dell’art. 129 c.p.p.., le cause di non punibilità maturate dopo la pronuncia del provvedimento impugnato.
La sentenza della Corte di Appello è stata pronunciata il 15 marzo 2023 e non emergono dagli atti cause di sospensione della prescrizione sicché il termine massimo è spirato il 10 giugno 2023. Non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato, pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Avv. Emanuela Foligno





