Infortunio sul lavoro: evento lesivo non provato, nessun indennizzo

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Diritto e obbligo, l'accesso ai treni e il dialogo fra diritti umani

In caso di evento lesivo non provato, resta esclusa la ricorrenza di una causa violenta ai fini della declaratoria di infortunio sul lavoro (Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, Sentenza n. 879/2021 del 08/11/2021 RG n. 2487/2019)

Il lavoratore cita a giudizio l’azienda ferroviaria esponendo di essere dipendente dal 15.5.1984 e di prestare servizio dal 2001 come ausiliario di ufficio presso il reparto territoriale movimento di Latina e di avere subito un infortunio sul lavoro il 6.11.1984, con postumi di grave impotenza funzionale del ginocchio destro e riduzione permanente dell’attitudine al lavoro nella misura del 50%, di cui 40% motoria e 10% psichica.

Deduce, altresì: di avere subito ulteriori infortuni sul lavoro in data 11.10.2012 (danno biologico del 9%), in data 5.8.2014 (danno biologico del 4%), in data 16.12.2013 (danno biologico del 2%); di sottoporsi al quotidiano e per lui intenso sforzo fisico necessario per spostarsi dal comune di Formia dove risiede al comune di Latina dove lavora; che i marciapiedi della stazione di Formia-Gaeta sono molto più bassi rispetto al piano di ingresso del treno, con dislivello tra i 40 e i 50 cm; che ciò ha aumentato l’esposizione al rischio di incorrere in infortuni; che, in data 10.12.2018, alle ore 7:05 circa, come tutte le mattine, si recava presso la stazione F.S. di Formia-Gaeta, essendo tale mezzo il più immediato e diretto a raggiungere il posto di lavoro; che, nell’atto di salire sul treno, a causa del notevole dislivello tra il marciapiede ed il gradino del vagone, non potendo equamente distribuire come un soggetto normodotato lo sforzo tra gli arti inferiori e quelli superiori a causa del conclamato deficit motorio, subiva un trauma distrattivo alla spalla sinistra con immediata manifestazione di forte dolore; che, in particolare, l’infortunio era determinato dal fatto che, al fine di sopperire alla limitata mobilità e forza degli arti inferiori, nell’atto di innalzarsi a livello del vagone, era costretto ad aggrapparsi con la mano sinistra al corrimano-appoggio presente e quindi a sottoporre il braccio e la spalla sinistra ad un notevole sforzo per innalzarsi a livello del treno; che, a causa dell’immediato e forte dolore accusato e stante l’impossibilità a muovere l’articolazione, era costretto a scendere con l’aiuto di alcuni passeggeri dal treno; che, dopo avere informato il datore di lavoro, si recava presso il presidio ospedaliero di Formia ove veniva diagnosticato un “trauma contusivo spalla sx” con prognosi di sette giorni; che, in data 17.12.2018, persistendo ancora il dolore e la limitazione articolare, si recava presso il medico curante, il quale trasmetteva certificato di continuazione di infortunio con diagnosi “trauma distrattivo spalla sinistra”, con prognosi dal 17.12.2018 al 28.12.2018; che si sottoponeva ad una serie di accertamenti strumentali; che, in data 4.1.2019, il medico curante inoltrava, anche sulla base dei predetti accertamenti, certificazione continuativa di infortunio sul lavoro con diagnosi “trauma distrattivo spalla sinistra” con prognosi dal 4.1.2019 al 7.2.2019; che, non avendo ricevuto alcun provvedimento da parte dell’Inail, inoltrava missiva a mezzo raccomandata a.r. con la quale rappresentava nuovamente la dinamica dell’infortunio, oltre ad allegare la certificazione medica ivi richiamata; che si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche; che, nonostante la reiterazione dell’istanza all’Inail, non perveniva alcun riscontro.

L’Inail eccepisce l’assenza di causa violenta ed evidenzia che a carico della spalla non sono state riscontrate alterazioni di natura meta-traumatica, ma soltanto una sofferenza di natura cronico-generativa.

Il ricorso è infondato e viene rigettato.

Secondo la prospettazione del lavoratore, supportata dalla perizia medico-legale di parte, il notevole dislivello tra il marciapiede ed il gradino del vagone, considerato il pregresso status di invalido del ricorrente con conclamato deficit motorio, lo costringeva a sopperire alla limitata mobilità e forza degli arti inferiori con un notevole sforzo del braccio e della spalla sinistra nell’aggrapparsi al corrimano – appoggio, così provocandosi un trauma distrattivo alla spalla sinistra e accusando un immediato e forte dolore.

Ebbene, dato atto della estensione dell’assicurazione obbligatoria agli infortuni in itinere, la tutela comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta e in occasione di lavoro: per tali ragioni è stato affermato il principio per cui la espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio “in itinere” non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità sia della causa violenta che della occasione di lavoro.

Manca il requisito della causa violenta, il requisito suddetto è stato escluso dal CTU anche nella fase di replica alle note controdeduttive fatte pervenire dal CTP di parte ricorrente.

Oltre a ciò, risulta assente anche l’evento lesivo, ossia il trauma distrattivo.

Il CTU ha evidenziato “la inidoneità dell’atto compiuto dal ricorrente, consistente nell’aggrapparsi al corrimano-appoggio della vettura per salire sul vagone del treno, a produrre una distrazione muscolo tendinea, “in assenza di un movimento scomposto del corpo idoneo a produrre un effetto elongativo a carico delle fibre miotendinee della spalla per una esasperata contrazione muscolare da postura incongrua”.

Riguardo la rilevanza delle preesistenti condizioni invalidanti ai fini del presente giudizio, il CTU ha evidenziato la modestia della preesistenza morbosa a carico della spalla sinistra conseguente all’infortunio del 5.8.2014, valutata nella misura assai ridotta del 4%.

In particolare, ha ritenuto che l’ecografia del 18.12.2018, la risonanza magnetica del 19.12.2018 e la risonanza magnetica del 8.1.2019, depongono per una “lieve sofferenza del tendine del muscolo sovraspinoso in un quadro generale di modesta tendinopatia della cuffia dei rotatori”, valutata come di “modesto impatto invalidante” e “certamente non ostativa dell’atto di sorreggersi ad un mancorrente”.

L’atto del salire sul treno il giorno 10.12.2018, era identico a quello compiuto quotidianamente, per anni, senza avere mai riportato in tale frangente alcun evento traumatico.

Si è trattato quindi di un atto quotidiano e routinario, ripetuto senza esiti lesivi quotidianamente e per anni, rispetto al quale il ricorrente era evidentemente in grado di dosare e distribuire le proprie forze, pur tenendo conto delle proprie difficoltà deambulatorie, in modo da compierlo senza quella “esasperata contrazione muscolare da postura incongrua” che è stata individuata dal CTU quale necessario antecedente causale dell’evento traumatico distrattivo alla spalla.

Solo l’intervento di un fattore ulteriore e peculiare di resistenza (urto, scivolamento, inciampo, brusco movimento esterno, ecc…), non necessariamente abnorme ed imprevedibile, ma comunque implicante l’alterazione dell’ordinaria e ben nota sequenza di movimenti costantemente adottata per salire sul treno, avrebbe potuto, a sua volta, determinare un movimento inconsulto, o brusco, o connotato da sforzo muscolare più intenso di quello che il ricorrente ha ordinariamente esercitato sulla base di una programmazione dell’atto e di un corretto dosaggio delle forze, senza mai accusare conseguenze traumatiche.

Per tali ragioni, osserva il Giudice, non è dato comprendere per quale motivo quello che accadde quel 10.12.2018 fu di fatto eccezionale e determinò da subito un dolore di estremo rilievo e, soprattutto, perché “in quella circostanza lo sforzo muscolare a cui fu chiamato fu eccezionale ed abnorme rispetto a quelli di tutti gli altri giorni”.

Ne consegue che essendo l’evento lesivo non provato, resta esclusa la ricorrenza di una causa violenta.

Il ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui desumere che il giorno del preteso infortunio occorreva vincere una resistenza peculiare dell’ambiente circostante, agente con rapidità ed intensità, e che quindi lo sforzo compiuto per salire sul treno, normalmente e quotidianamente ripetuto negli anni senza mai produrre conseguenze dannose, si connotava, quel giorno, diversamente rispetto a tutti gli altri giorni.

Il ricorso viene rigettato e le spese del procedimento vengono dichiarate non ripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Avv. Emanuela Foligno

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