Accolto il ricorso dell’Inail contro la condanna al pagamento dell’indennità temporanea pretesa in conseguenza di un infortunio sul lavoro

L’attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la denuncia d’infortunio) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 2174/2021 accogliendo il ricorso presentato dall’Inail contro la sentenza di appello che, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’Istituto a pagare a un lavoratore l’indennità temporanea assoluta pretesa in conseguenza di un infortunio sul lavoro.

La parte ricorrente, nello specifico, eccepiva che la Corte di merito avesse ritenuto provati i fatti relativi all’infortunio per cui era causa per non essere stati specificamente contestati né nel corso del processo né nella pregressa fase amministrativa.

La Suprema Corte ha effettivamente ritenuto fondato il motivo del ricorso sulla base del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità, come logicamente deve ritenersi per l’ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine dal rapporto di lavoro al quale l’ente è appunto estraneo.

Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado aveva rilevato che i fatti relativi all’infortunio “erano stati riportati negli stessi esatti termini nella denuncia di infortunio inviata all’INAIL dal datore di lavoro […] e neppure in sede amministrativa l’INAIL aveva contestato la dinamica ivi descritta”.

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