La norma di riferimento attribuisce all’Inps l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, ma non l’individuazione del contenuto delle domande (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 476/2021 del 14 gennaio 2021)

Il Tribunale di Ragusa, decidendo in sede di giudizio di opposizione ad ATP respingeva il ricorso dell’INPS e confermava il diritto dell’uomo all’indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda.

L’Inps ricorre in appello e la Corte territoriale respingeva l’eccezione di improponibilità della domanda per essere l’istanza amministrativa carente del certificato medico attestante la sussistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta.

Nello specifico, il beneficiario era persona impossibilitata a deambulare autonomamente e necessitava dell’aiuto permanente di un accompagnatore, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’Inps ricorre in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della normativa da parte del Tribunale che dichiarava proponibile la domanda giudiziale anche se la domanda amministrativa era carente del certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento.

Gli Ermellini considerano la doglianza infondata.

La presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 443 c.p.c..

Non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa, bensì l’assenza del certificato medico.

In particolare viene posto all’esame il fatto che la certificazione medica possa condizionare la domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto.

La questione è già stata trattata (14412/2019) deponendo in favore della proponibilità della domanda nel caso in cui sia incompleta la compilazione della domanda amministrativa mancante del contrassegno sulle (sussistenti) condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.

Dando continuità a tale precedente è seguita la pronuncia 24896/2019 con la quale è stato chiarito che finanche l’indicazione negativa da parte del Medico curante della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esperibilità dell’azione per il riconoscimento del beneficio.

Il predetto orientamento è meritevole di essere riconfermato.

Il D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Inps, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”.

Tale disposizione attribuisce all’Inps l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, ma non anche l’individuazione del contenuto delle domande.

Il contenuto delle domande per accedere alla tutela assistenziale può essere esclusivamente dettato dal legislatore.

Difatti, l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula si intende l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.

E’, dunque, da escludersi che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale.

Ipotizzando diversamente, si verrebbe a realizzare una limitazione del diritto di azione dall’aspirante beneficiario della prestazione assistenziale.

La Corte territoriale, con la decisione impugnata, si è attenuta correttamente ai suddetti principi ed è del tutto immune da errori di diritto.

In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Inps.

Nulla viene deciso sulle spese di giudizio considerata la mancata costituzione della parte intimata e viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Invalido civile e diritto alla reversibilità della pensione del genitore

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui