E’ necessario verificare che al momento del decesso del genitore il figlio maggiorenne invalido civile sia concretamente inabile al lavoro e in condizioni di non autosufficienza economica (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 9030 del 23 dicembre 2020)
Un disabile cita a giudizio l’Inps onde ottenere la reversibilità della pensione della defunta madre dalla quale dipendeva economicamente stante la sua qualità di invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa.
Si costituisce l’Inps deducendo il mancato riconoscimento della prestazione perché non risultante l’attore a carico della dante causa e comunque non emergendo alcun inequivoco elemento per apprezzare la sua dipendenza economica dalla stessa (essendo il ricorrente titolare di pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/71, i cui presupposti sono affatto diversi da quelli di cui alla L. 222/84).
Il Tribunale ritiene la domanda infondata.
Al riguardo l’art. 13 legge n. 218 del 1952, come modificato dall’art. 22 l. n. 903/1965, stabilisce che ” Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Ai fini del diritto alla pensione si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa e dunque è necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed altresì che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Il ricorrente non ha dimostrato il requisito della vivenza a carico della madre al momento della morte di questa, nulla avendo prodotto agli atti del giudizio a dimostrazione della sua dipendenza economica dalla genitrice al momento della sua morte.
Dall’entità dei redditi dichiarati nella domanda amministrativa non può evincersi in modo inequivoco che lo stesso dipendesse economicamente da taluno (e pertanto neppure dalla madre), non essendovi alcun riscontro di dazioni di denaro in suo favore ed essendo lo stesso titolare di prestazione di pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/71.
Anche riguardo il requisito della invalidità il ricorrente non ha fornito inequivoca prova risultando solo provato che lo stesso è stato riconosciuto invalido civile ex art. 12 L. 118/1971.
Il riconoscimento della “totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ai sensi dell’art 2 e 12 L. 118/71 è soltanto un riconoscimento di inabilità totale teorico, e non concreto, tanto è vero che consente di mantenere il posto di lavoro”.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti di legge per il diritto azionato la domanda viene respinta.
Avv. Emanuela Foligno
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