Il presupposto del diritto rivendicato dalla moglie della vittima del sinistro mortale è l’esistenza di un rapporto affettivo tra i coniugi separati da intendersi quale vincolo affettivo particolarmente intenso (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. II, sentenza n. 1278 del 29 dicembre 2020)

Con atto di citazione la moglie legalmente separata cita in giudizio la proprietaria dell’autovettura Citroen C2 e la Compagnia assicuratrice, chiedendo la condanna al pagamento di euro 216.090,00, a titolo di risarcimento dei danni per il decesso del proprio coniuge in conseguenza del sinistro mortale verificatosi il 4.10.2009.

In via subordinata, chiedeva dichiararsi la mala gestio del sinistro, da parte della Compagnia assicuratrice avendo la stessa liquidato l’intero massimale ai figli, quali eredi dell’automobilista deceduto, con esclusione della stessa.

In ulteriore subordine, domandava di condannare i figli del coniuge deceduto alla riduzione degli importi ricevuti proporzionalmente in ragione della quota alla stessa spettante.

L’Assicurazione si costituisce in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della donna essendo in stato di separazione omologata e l’inammissibilità della domanda, avendo sborsato, agli eredi ed aventi diritto l’intero massimale di polizza.

La causa viene istruita a mezzo attraverso prova documentale ed orale.

Preliminarmente il Tribunale osserva che la domanda proposta dalla donna, come erede del deceduto,  allega anche l’esistenza di un rapporto affettivo e solidale con il coniuge separato e richiama la giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Cossichè il Tribunale qualifica la domanda della donna come risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio, restando irrilevante la sua qualità di chiamata all’eredità.

Così qualificata la domanda proposta, viene osservato che “non è escludibile a priori  che il risarcimento del danno non patrimoniale possa essere accordato al coniuge anche legalmente separato attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare “.

La pretesa è accoglibile quando si accerta che tra l’istante e la vittima sussisteva ancora, nonostante la separazione, ” un vincolo affettivo particolarmente intenso”.

In altri termini, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta ” iure proprio ” ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto si differenzia radicalmente dai pregiudizi risarcibili ” iure hereditatis ” ed è risarcibile solo se sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, a prescindere dalla qualità di erede.

Tanto premesso il Tribunale ritiene che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere rigettata.

I coniugi hanno contratto matrimonio il 18.04.2002 e sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale, per separarsi, l’11.10.2007.

Dallo stato di famiglia storico risulta che la donna alla data del 27.03.2008 già conviveva  con altro uomo.

Detta certificazione conduce a ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dai testi in sede orale e, in ogni caso, dalla prova testimoniale non emergono univoci elementi a suffragio della tesi attrice, semmai si traggono elementi che depongono in senso contrario.

Dalla deposizione di uno dei testi, non legato da rapporti di parentela con le parti e della cui attendibilità il Tribunale non dubita, si desume che i coniugi non avevano conservato rapporti amichevoli.

Difatti, tale teste -che lavora nello stesso luogo dell’attrice-  riferiva che il deceduto spesso lasciava dei soldi da consegnare alla donna perché non voleva vederla personalmente in quanto proprio la nuova relazione dell’attrice causava la loro separazione.

Chiarisce il Tribunale che la domanda proposta non merita accoglimento neppure se si ammettessero rapporti cordiali tra i coniugi dopo la separazione.

Infatti, è rimasta priva di riscontro l’esistenza di un rapporto affettivo tra i coniugi separati o meglio l’esistenza, nonostante la separazione, di “un vincolo affettivo particolarmente intenso “; circostanza quest’ultima richiesta dalla Corte di Cassazione (v. ex multis sentenza n. 28222/2019 già citata) quale presupposto insormontabile del diritto rivendicato.

In altri termini, la mancanza di figli e l’instaurazione di un nuovo legame sentimentale  da parte dell’attrice  già alla data del 27.03.2008, unitamente alla mancata dimostrazione di univoche circostanze deponenti per l’esistenza di un forte rapporto affettivo tra i coniugi separati, impongono il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

In conclusione, il Tribunale di Reggio Calabria rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta da parte attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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