L’impugnazione incidentale adesiva non precisa se è riferita all’appello principale o all’appello incidentale, ma aderisce alla tesi della responsabilità esclusiva (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 1728/2021 del 27 gennaio 2021)
Il proprietario della Jaguar agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Fiumicino per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro che si verificava a causa del tamponamento stradale provocato dal veicolo Mercedes.
Il Giudice di Pace dichiarava la corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.
L’uomo propone appello dinanzi il Tribunale di Civitavecchia onde ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva del tamponamento stradale in capo al conducente della Mercedes e lamentando il mancato riconoscimento del danno morale.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 6 marzo 2017, accoglieva l’impugnazione principale escludendo la responsabilità del conducente dell’auto tamponata e rigettava l’appello incidentale.
La vicenda approda in Cassazione ove si deduce la violazione l’art. 91 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 92 e il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, riguardo la rifusione delle spese di lite.
Gli Ermellini considerano il motivo inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.
L’esposizione dei fatti di causa non consente di comprendere le questioni trattate dalle parti e la posizione processuale delle stesse.
La sentenza di appello non menziona la costituzione in giudizio di un terzo soggetto e la natura dell’appello incidentale.
Nel ricorso si prospetta l’ipotesi di impugnazione incidentale adesiva, rispetto alla quale non viene precisato se le conclusioni si riferiscono ad una autonoma censura contenuta nel proposto appello incidentale, o se sono adesive del proposto appello principale.
In ogni caso, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare e documentare i dati relativi al rispetto del termine di impugnazione (data di pubblicazione della sentenza di primo grado, eventuale notifica, data deposito appello incidentale, notificazione ecc).
Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione per le spese considerata la mancata costituzione della parte intimata.
Infine, viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
Avv. Emanuela Foligno
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