Respinto il ricorso del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di un cantiere accusato di omicidio colposo in relazione all’infortunio sul lavoro occorso a un operaio
In tema di infortunio sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”, salvo l’obbligo, “di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate”.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33415/2020 pronunciandosi sul ricorso del coordinatore della sicurezza di un cantiere in fase esecutiva condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile per il reato di omicidio colposo. L’uomo era accusato di aver posto in essere le condizioni determinanti il decesso di un lavoratore, precipitato da una scala in costruzione di circa 5 metri; in particolare, non avrebbe assicurato l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro e non avrebbe adeguato i suddetti piani individuando misure idonee a prevenire i rischi connessi alle attività da svolgere.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva, tra gli altri motivi, che la Corte di appello non avesse valutato la sua posizione di mero coordinatore, tenuto ad un’alta vigilanza, che non poteva tradursi in un controllo puntuale delle singole attività e non vandava confuso con la vigilanza operativa, spettante al datore di lavoro.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di respingere le doglianze proposte.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non risponde “di quelle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere; risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere, tra cui sicuramente può ricomprendersi l’assenza dei ponteggi o delle impalcature (su una sola facciata o sull’intero manufatto)”. La sua funzione di alta vigilanza “ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo”.
Nel caso di specie, i Giudici del merito avevano correttamente rilevato “che presso il cantiere mancava il parapetto a protezione della scala in costruzione, necessario a evitare il rischio di caduta dall’alto, e che il lato dell’edificio su cui avveniva l’infortunio era privo di strutture di protezione”; inoltre “non solo la scala in corso di realizzazione era priva di qualsiasi sicura protezione ma anche il manufatto nella sua interezza era privo di quelle opere provvisionali (ponteggi, impalcature, parapetti) che se realizzate avrebbero impedito la verificazione dell’evento”.
Alla luce di tale premessa, il Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto di respingere il ricorso, in quanto le doglianze formulate non risultavano idonee ad escludere la principale condotta contestata (di mancata alta vigilanza), a cui era stata ricondotta dai giudici di merito la responsabilità del coordinatore.
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