E’ corresponsabile del sinistro il pedone che viene investito sulle strisce pedonali se nell’attraversare si era fermato a parlare al telefono

La vicenda trae origine dal sinistro in cui veniva coinvolto un uomo investito sulle strisce pedonali da una Fiat Ritmo che procedeva ad alta velocità e che procurava al pedone la frattura discosomatica di D11, un trauma cranico commotivo, una ferita lacero contusa alla regione frontale e una ferita lacero contusa al padiglione auricolare di sinistra.

Il pedone, quindi, onde ottenere il ristoro dei danni alla salute citava dinanzi il Tribunale di Taranto il conducente della Fiat  Ritmo e la Compagnia assicuratrice  per sentirli condannare al risarcimento in solido dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il Tribunale  riconosceva un concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro nella misura del 50%.

La decisione viene appellata (Corte Appello di Lecce, sentenza n. 370 del 6 novembre 2020), in ordine alla responsabilità concorrente del pedone nella causazione del sinistro.

Secondo l’appellante la responsabilità dell’investimento sarebbe invece da attribuire in via esclusiva all’autoveicolo che, effettuando con la sua auto il sorpasso a destra della vettura presente sulla carreggiata, non si fermava e non dava la precedenza al pedone che attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali.

La Corte non ritiene fondata la doglianza.

Viene rilevato che nel giudizio di primo grado le parti coinvolte fornivano una versione della dinamica del sinistro diametralmente opposta e che quanto riferito dal conducente della Fiat Ritmo veniva anche confermato dalle deposizioni testimoniali.

In buona sostanza il primo Giudice ha concluso per una pari responsabilità in quanto il pedone, fermo al centro della strada a parlare con soggetto in autovettura fermatasi sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella della Fiat Ritmo, riprendeva l’attraversamento della strada senza voltarsi e senza accorgersi della Fiat Ritmo.

Riguardo l’errata valutazione degli elementi di prova sulla dinamica del sinistro lamentata dall’appellante la Corte osserva che tre dei testi escussi non sono stati in grado di riferire in modo attendibile la dinamica del sinistro e, soprattutto, di confermare la dinamica dei fatti come esposta dal danneggiato.

Inoltre, la circostanza che il danneggiato si trovasse effettivamente in attraversamento sulle strisce pedonali è smentita dalle risultanze istruttorie.

Difatti, lo stesso danneggiato nel corso dell’interrogatorio ha affermato che al momento dell’investimento si trovava in prossimità delle strisce a circa un metro/un metro e mezzo e che il punto di impatto dallo stesso indicato alla visione delle fotografie dei luoghi risultava prima delle strisce.

L’unica deposizione testimoniale attendibile ha chiarito che nel punto in cui si è verificato l’impatto non vi erano strisce pedonali, confermando  in tal modo quanto ammesso dallo stesso danneggiato in sede di interrogatorio formale, e cioè  di non essere stato urtato sulle strisce pedonali.

Anche le doglianze svolte dall’appellante sulla valutazione delle lesioni fisiche vengono tutte considerate infondate.

La corte evidenzia che non è stata fornita la prova della sindrome psico-organica secondaria a trauma cranico e della sindrome ansioso-depressiva, peraltro circostanze escluse dalla CTU Medico-legale.

Sul punto viene considerata inattendibile la perizia di parte poiché priva di riscontri oggettivi, così come la relazione del Neurologo che è generica e priva di riscontri oggettivi.

L’ulteriore doglianza dell’appellante inerente violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver compreso nella liquidazione delle spese di lite da rimborsare le spese documentate, pari ad euro 689,50, e per aver liquidato compensi legali inferiori a quelli dovuti secondo i parametri medi (euro 4.835,00), è fondata.

Il Tribunale non ha liquidato al danneggiato le spese vive e documentate.

Riguardo le spese di lite effettivamente il tribunale ha liquidato la somma di euro 3.500,00, inferiore a quella di euro 4.835,00 liquidabile secondo i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014 n.55 per le cause di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 in cui rientra la causa, senza motivare il discostamento dai valori medi, come impone l’art.4 D.M. 10.03.2014 n.55 quando ci si discosta in misura apprezzabile dai valori medi.

Cio’ posto, la Corte ritiene che i compensi vadano liquidati nella misura media di euro 4.835,00, confermando per il resto la sentenza impugnata.

Le spese di appello vengono compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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