La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso proposto contro la cartella di pagamento deve essere rigettato se il ricorrente non abbia preliminarmente impugnato il verbale di contestazione dell’infrazione stradale, che nel caso di specie era stato regolarmente notificato

La vicenda

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Terni, con la quale – in riforma della sentenza di primo grado – era stata dichiarata inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso una cartella di pagamento, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per infrazioni al codice della strada.

Il Tribunale aveva fondato il rigetto dell’opposizione sul rilievo che il verbale di contestazione dell’infrazione fosse stato regolarmente notificato, sicché l’opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione contro di esso, e non poteva fare valere le sue doglianze impugnando la cartella di pagamento.

Il ricorso per cassazione

La vicenda è giunta in Cassazione. Per il ricorrente la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto provata l’avvenuta notifica del verbale di contestazione per le seguenti ragioni:

  1. perché il Tribunale aveva ritenuto dimostrata l’avvenuta notifica sulla base di un avviso di ricevimento prodotto solo in fotocopia;
  2. perché aveva ritenuto che la sottoscrizione presente sull’avviso di ricevimento dovesse essere tempestivamente contestata, mentre in realtà nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non esisterebbero preclusioni;
  3. poiché aveva ritenuto “atto pubblico” il suddetto avviso di ricevimento, con conseguente necessità della querela di falso; e non aveva comunque considerato che, non essendo stato mai prodotto l’originale, non era possibile proporre la querela di falso;
  4. infine perché il giudice dell’appello non avesse considerato che, una volta compiuto il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’opponente, l’amministrazione convenuta nulla aveva replicato, così “riconoscendo il disconoscimento”.

La decisione

Ebbene tutte le censure appena riassunte sono state dichiarate manifestamente infondate. I giudici della Terza sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 30318/2019), hanno infatti ribadito che:

  • l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso;
  • la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta;
  • in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, il disconoscimento della fotocopia deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio: sul punto la Sesta Sezione Civile  2, Ordinanza n. 21339 del 14/10/2011 ha affermato che “la copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli articoli 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione“.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Terni.

La redazione giuridica

Leggi anche:

TELELASER: MULTA ANNULLATA SE MANCA LA PROVA DELLA TARATURA DELL’APPARECCHIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui