La Corte di Cassazione ha confermato quanto già ribadito in passato e cioè che i soci dello studio professionale non sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL
La vicenda
La Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’appello proposto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che – su domanda proposta da uno studio Associato – aveva dichiarato che i soci del predetto studio professionale non fossero soggetti all’obbligo assicurativo per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
A fondamento della propria decisione la corte territoriale aveva posto in evidenza le seguenti questioni: a) dal quadro normativo di riferimento (T.U. n. 1124 del 1965, articolo 4, comma 1, nn. 1, 2, 7, art. 9, comma 1 e 2) si evince che il libero professionista nello svolgimento di un’attività non manuale è soggetto all’assicurazione obbligatoria solo se svolga la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui; b) nella fattispecie in esame non era emerso che i tre architetti componenti lo studio associato svolgessero attività manuale, né che si trovassero in una posizione di lavoro subordinato o svolgessero la propria attività sotto la direzione altrui; c) e, in ogni caso, il dubbio di incostituzionalità derivante dalla scopertura assicurativa dell’attività svolta in ipotesi di dipendenza cosiddetta funzionale è stato giudicato infondato dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 25 del 2016.
Il ricorso per cassazione
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’INAIL. In realtà la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte già nel 2017, con la sentenza n. 15971, ove si è affermato “il principio secondo il quale in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, articoli 1, 4 e 9) ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali”.
Peraltro anche la Consulta con la sentenza n. 25 del 12.1.2016 ha confermato la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale.
Il criterio dell’“esposizione al rischio”
Più in particolare, la Corte Costituzionale riconoscendo il carattere esemplificativo dell’elencazione delle figure impiegatizie contenuto nel D.P.R. n. 1124 del 1965, articolo 4, comma 3 (Corte Cost. 29 dicembre 1976, n. 262), ha affermato (Corte Cost. n. 171 del 2002) il generale principio cui subordinare l’applicazione della tutela assicurativa, che ha rinvenuto nel criterio dell’“esposizione al rischio” in ragione del quale, a parità di condizioni, deve corrispondere un analogo livello di applicazione della tutela assicurativa.
Muovendo da tale principio, la Corte ha pure affermato che l’estensione della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti esposti a un rischio protetto non è condizionata dalla qualificazione giuridica del sottostante rapporto di lavoro.
Per tale ragione (Corte Cost. n. 310 del 1994, Corte Cost. n. 332 del 1992, Corte Cost. n. 98 del 1990) è stata riconosciuta la tutela antinfortunistica a favore di alcuni lavoratori non legati da vincolo di subordinazione, come gli associati in partecipazione e i familiari del datore di lavoro, e l’operatività del citato principio dell’esposizione al rischio è stata all’origine di ulteriori estensioni, per esempio a favore di coloro che non risultino alle dipendenze del soggetto responsabile dell’attività protetta, come avviene nel caso di chi esercita la vigilanza sul corretto svolgimento di un’attività svolta da altri.
“Rientra [comunque] nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la disciplina di tutela riservata ai prestatori di lavoro subordinati e ciò, in ragione della maggiore gravità del pregiudizio economico subito da tali soggetti a causa dell’infortunio e nella opportunità di evitare che il beneficiario della tutela coincida con il responsabile del rischio tutelato”. (Corte Costituzionale n. 310 del 1994).
Il principio di diritto
Seguendo questa impostazione e tenuto conto del coordinamento delle disposizioni di cui del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, nn. 1, 2 e 7, la Corte di Cassazione (Cass. n. 5382 del 2002) ha quest’oggi inteso ribadire il principio per cui i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società (cosiddetta dipendenza funzionale) sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se svolgono attività lavorativa di tipo manuale ovvero se svolgono, in modo permanente o avventizio, attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro altrui. Peraltro, mentre in riferimento alla prima delle suddette ipotesi l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all’attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata.
Ora, nel caso dell’associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL.
Per tutte queste ragioni, la Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 30428/2019) ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La redazione giuridica
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