Lo stato di manutenzione della strada è al limite, ma non è tale da giustificare il diritto al risarcimento del danno patito dal ricorrente per la caduta dal suo ciclomotore: si tratta solo di screpolature e discontinuità ma non di vere e proprie buche
La vicenda
L’attore convenne in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta causata dalla presenza sull’asfalto di buche e crepe mentre era alla guida del proprio motociclo.
In primo grado il Tribunale adito rigettò la domanda; nello stesso senso, la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame del ricorrente. Le fotografie prodotte dall’attore denunciavano una situazione di non buona manutenzione del manto stradale, che presentava screpolature e discontinuità ma che per i giudici di merito non erano idonee a giustificare la tutela risarcitoria richiesta, posto che non si trattava di vere e proprie buche e che pertanto non avrebbero potuto causare la caduta del veicolo per perdita di aderenza con il manto stradale; peraltro il sinistro si era verificato in prossimità di semaforo rosso che avrebbe dovuto determinare una velocità assai moderata del veicolo.
Insomma per i giudici della corte capitolina, non poteva ritenersi raggiunta la prova del nesso eziologico richiesta ai fini dell’applicazione dell’articolo 2051 del codice civile.
La Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza in commento (n. 30493/2019) ha confermato la decisione impugnata poiché coerente e immune da vizi.
I giudici dell’appello avevano conferito rilevanza ai fini della decisione, alla documentazione fotografica prodotta dal danneggiato.
A tal proposito i giudici della Suprema Corte hanno rammentato che “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero a enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485).
La decisione
Nel ricorso in esame la censura del danneggiato era incentrata sull’esistenza del nesso di causalità che è valutazione involgente il giudizio di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denuncia di vizio motivazionale, nella specie non proposta.
«E invero – hanno aggiunto gli Ermellini – che la situazione di non buona manutenzione del manto stradale non fosse tale da determinare la caduta del veicolo è apprezzamento che, nei limiti indicati, rientra nella competenza del giudice di merito».
Per queste ragioni il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La redazione giuridica
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