Patologie dell’apparato respiratorio da inquinamento atmosferico: è competente il Giudice ordinario.

Importante decisione sulla competenza giurisdizionale che giunge alle Sezioni Unite, su impulso della Corte di Appello di Milano, riguardo il delicato tema di inquinamento atmosferico e conseguenti patologie

La vicenda approda in Cassazione dopo essere stata decisa nel merito dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano.

Un residente nella metropoli agiva in giudizio nei confronti del Comune di Milano e della Regione Lombardia per ottenere il risarcimento del danno subiti a causa del mancato rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

Nello specifico, l’attore esponeva che l’inquinamento atmosferico di Milano superava ampiamente i limiti consentiti e che ciò gli causava patologie dell’apparato respiratorio.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda ritenendo competente il Giudice amministrativo. Riassunta la causa avanti al TAR Lombardia, il Giudice amministrativo sollevava a sua volta conflitto negativo di giurisdizione e dichiarava che la domanda dovrebbe seguire il criterio  petitum sostanziale, e nel caso, essendo invocato il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute, la competenza sarebbe del Giudice civile.

La vicenda approda, dunque, alle Sezioni Unite che ritengono competente il Giudice ordinario.

Nella decisione a commento le S.U. passano al vaglio la competenza giurisdizionale in materia di danno ambientale.

Spettano al Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 310, D.Lgs. n. 152/2006, le controversie derivanti dall’impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell’ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale.

E’ invece competente il Giudice ordinario per le cause risarcitorie, o inibitorie, promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo del danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute, o alla proprietà, secondo quanto previsto dall’art. 313, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006.

Ciò posto, viene chiarito che anche se “l’attività nociva” viene svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione, ciò non incide sul riparto di giurisdizione, ma solo sui poteri del Giudice ordinario, che nell’ipotesi in cui l’attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l’esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l’attività rivelatasi nociva.

Le S.U., inoltre, affermano la giurisdizione del Giudice ordinario anche per le controversie nelle quali un privato, deducendo l’omessa adozione da parte della pubblica amministrazione degli opportuni provvedimenti a tutela della salute, domandi alla stessa un risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni di odori e polveri da parte di un’azienda agricola privata (conformemente a Cass. civ., S.U., n. 23436/2022).

Nel caso concreto, l’attore agiva contro il Comune e la Regione lamentando un’inerzia amministrativa, ma chiedendo il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da lui subiti in conseguenza di quella inerzia.

Il petitum, dunque, si basa su un diritto fondamentale (quello della tutela della salute), che mantiene sempre la natura di diritto soggettivo, non degradabile a interesse legittimo.

Avv. Emanuela Foligno

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