Lo ha precisato la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso di una società gestrice di un parcheggio nei confronti della sentenza che la condannava a risarcire un soggetto inciampato su una catena che delimitava l’area della propria attività

Era inciampato su una catena che delimitava un’area di parcheggio e aveva agito contro la società che gestiva l’attività per ottenere il risarcimento del danno. La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado gli aveva dato ragione condannando il gestore del parking che, da parte sua, aveva impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione.
La ricorrente, in particolare, contestava la scarsa visibilità della catena, che in base alla sentenza di secondo grado, sarebbe stata nascosta dalle auto in sosta. Tale affermazione, seconda la società di parcheggio, costituiva, “un semplice convincimento personale del giudice”, che non trovava sostegno in alcun elemento di prova raccolto nel corso del giudizio.
L’evento dannoso , invece, “si sarebbe verificato esclusivamente a causa del comportamento incauto ed imprudente del danneggiato che, ponendo in essere una condotta anomala ed atipica, ha generato da sé, con efficacia causale esclusiva, il sinistro di cui è rimasto vittima”. Di qui la richiesta di annullamento della pronuncia relativa alla liquidazione del risarcimento-
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 7407 del 23 marzo 2017, ha ritenuto di no poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettandone ricorso perché infondato. In particolare, secondo gli Ermellini, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello aveva trovato riscontro nella documentazione fotografica prodotta in corso di causa.
Inoltre, era stato provato anche in via testimoniale “che le catene di recinzione dell’area adibita a parcheggio erano poste a pochi centimetri da terra”, una posizione poco prudente per la collocazione di una simile barriera, in quanto difficilmente visibile. La società ricorrente, quindi, avrebbe dovuto almeno “adottare le opportune cautele volte a segnalare l’insidia”.

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