Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di un padre separato di imporre alla figlia la ripresa dei rapporti

Il mantenimento dei rapporti familiari non deve essere imposto al minore che si oppone di frequentare l’altro genitore, al fine di tutelare l’interesse del primo rispetto ad ogni altro diritto. Lo ha chiarito il Tribunale di Torino con un decreto dell’aprile 2016 uniformandosi all’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo in base al quale il Giudice è tenuto a individuare e concretizzare il diritto del genitore a mantenere il legame con i figli sempre nell’ottica prevalente di favorire l’interesse superiore del minore.
Nel caso esaminato dal Tribunale un padre separato, poiché la figlia minore rifiutava di vederlo, era ricorso al Tribunale affinché, alla ragazza fosse imposto di riprendere i rapporti. Il tutto previa CTU psicologica volta ad accertare se l’origine di tale rifiuto fosse da addebitare ai condizionamenti posti in essere dalla madre. La madre, da parte sua, contestava tale richiesta chiedendo che il diritto di visita padre – figlia venisse regolato nel rispetto della volontà della minore e avanzando, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno.
Il Collegio giudicante, tuttavia, aveva rigettato la richiesta di CTU psicologica in quanto generica ed esplorativa e, quindi, inutilizzabile per individuare i fatti a sostegno della domanda. Inoltre, nel corso dell’audizione, la minore aveva chiaramente espresso di non sentirsi a suo agio con il padre visto il suo comportamento prepotente ed aggressivo e di provare ansia solo all’idea di vederlo.
Il Giudice, quindi, richiamando le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha ritenuto che “al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore deve, specularmente, riconoscersi anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli affinché il principio di bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione nell’interesse ultimo del figlio stesso ad una crescita serena ed equilibrata, ed affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole”.
Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che criterio di riferimento per l’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione di tale diritto deve essere “l’interesse superiore del minore” e in particolare nell’ipotesi di crisi familiare, occorre seguire il disposto dell’art. 337 ter comma 2 del codice civile in base al quale “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. In tal senso i provvedimenti impositivi di rapporti, visite ed incontri non costituiscono la strada migliore per garantire e tutelare “l’interesse superiore del minore” ad una proficua bigenitorialità ed ad una crescita serena ed equilibrata.

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