Respinto il ricorso di un automobilista accusato di interruzione di pubblico servizio per aver inseguito un autobus e minacciato il conducente, costretto a chiamare e attendere l’arrivo della polizia
Minaccia e interruzione di pubblico servizio. Questi i reati contestati a un automobilista accusato di essersi messo all’inseguimento di un autobus pubblico per circa due chilometri e mezzo minacciando pesantemente l’autista. Quest’ultimo, prima ancora di arrivare a fine corsa aveva chiamato il 113; inoltre, una volta giunto al capolinea era rimasto fermo sul mezzo, insieme ad alcuni passeggeri intimoriti, per 30- 40 minuti fino all’arrivo della polizia.
L’imputato, condannato in sede di merito, ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 340 del codice penale. A suo avviso, infatti, la Corte di appello aveva confermato la condanna sulla base di un giudizio che non aveva svolto una corretta ricostruzione del fatto, essendo rimasto accertato che il ricorrente non aveva cagionato alcun apprezzabile ritardo o interruzione del servizio pubblico.
Il Giudice di secondo grado avrebbe violato anche l’art. 25 della Costituzione per indeterminatezza delle condotte ritenute punibili. Da li la decisione del ricorrente di porre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 340 cod. pen. in relazione all’art. 25 Cost.
La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 7845/2020 ha ritenuto di respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato.
L’automobilista, infatti, secondo gli Ermellini, non si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui descriveva puntualmente il fatto. La Corte di appello, pronunciandosi in sede di rinvio da parte della Suprema Corte aveva fatto buon governo del principio di diritto fissato in occasione del primo esame dei Giudici del Palazzaccio, che avevano ravvisato la sussistenza del reato anche nel caso in cui vi fosse stato un turbamento nella regolarità del servizio, nel senso di una condotta, come quella dell’imputato, che ne aveva impedito l’ordinato e regolare svolgimento, posto a tutela della collettività.
Tale principio di diritto, peraltro, è coerente con un orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sull’art. 340 del codice penale in base al quale è punibile non solo colui che “interrompe”, ma anche di colui che “turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico”.
La redazione giuridica
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