In tema di intervento chirurgico, la prova che il paziente non si sarebbe mai sottoposto all’operazione se fosse stato correttamente informato sulle possibili conseguenze, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessità dell’operazione

Una donna cita in giudizio l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per vederla condannata al risarcimento dei danni subiti in relazione ai 2 interventi chirurgici eseguiti presso l’ospedale di Bressanone che le avevano cagionato danni. Il Tribunale di Bolzano accoglie le domande della donna e condanna la Struttura al pagamento in suo favore dell’importo di novantaduemila euro. L’Azienda Sanitaria propone appello e sostiene che il personale sanitario non ha compiuto nessuna violazione in merito al consenso informato sull’intervento chirurgico, avvenuto anche oralmente, e che erroneamente il Tribunale di primo grado ha ritenuto esonerata la donna dall’onere di provare che non si sarebbe sottoposta all’intervento chirurgico nel caso in cui fossa stata adeguatamente informata.

La Corte territoriale evidenzia come il primo Giudice abbia correttamente osservato che nel modulo di consenso informato relativo al primo intervento chirurgico, e sottoscritto dalla donna, non risultino indicate le complicanze, poi effettivamente intervenute, consistenti nel grave peggioramento dell’incontinenza e nel dolore persistente.

Sulle informazioni inerenti il primo intervento chirurgico, che a dire dell’Azienda Sanitaria sono state fornite anche oralmente, La Corte osserva che le deposizioni dei Medici sentiti come testimoni in primo grado confermano che alla donna veniva prospettata la possibilità di dolore post-operatorio e che la guarigione dall’incontinenza non era assicurata.

Tuttavia, non risulta confermato che l’informazione alla paziente indicasse anche la possibilità di un peggioramento delle condizioni e la prospettiva di un dolore persistente.

Relativamente al secondo intervento la Corte osserva, anche in questo caso, la corretta decisione del primo Giudice che giustamente ha rilevato l’incompletezza del consenso informato poiché anche per il secondo intervento la donna non veniva informata sulla possibilità, poi verificatasi, di un ulteriore peggioramento dell’incontinenza con aggiunta di incontinenza intestinale.

La Corte, nella sentenza n. 82/2020, dichiara, pertanto, che l’Azienda Sanitaria non ha dato dimostrazione del corretto adempimento degli oneri da consenso informato, non avendo fornito adeguata prova dell’avvenuta prospettazione alla paziente della possibilità di un peggioramento della patologia che l’intervento chirurgico si proponeva di curare.

Sulla prova della circostanza che la donna non si sarebbe sottoposta all’intervento chirurgico se fosse stata correttamente informata sulle possibili conseguenze, la Corte considera idonea quella fornita dalle risultanze testimoniali del primo grado, anche in considerazione del fatto che l’intervento chirurgico veniva eseguito per risolvere un lieve disturbo.

A sostegno di tale conclusione viene richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 11/11/2019, n. 28985), secondo cui “la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessità dell’operazione”.

Avv. Emanuela Foligno

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