In tema di sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità ha carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno

Al contrario, quando la dinamica del sinistro è stata acclarata in giudizio, l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esclude in concreto la verifica relativa al rispetto da parte dell’altro di una condotta di guida corretta.

La vicenda approda davanti ai Giudici per un sinistro stradale avvenuto nel 2015 nella città di Alessandria tra una bicicletta e un autoveicolo, ove la conducente della bicicletta veniva urtata e pativa serie lesioni fisiche.

La donna citava in giudizio il conducente del veicolo e la Compagnia assicurativa i quali contestavano la dinamica del sinistro e dichiaravano che lo stesso era da ascriversi alla condotta imprudente della ciclista.

Il Tribunale di Alessandria, nella sentenza n.329/2020, premette che nel caso di collisione tra veicolo e bicicletta trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. E che, tuttavia, la presunzione di colpa ha carattere residuale ed è applicabile solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Al contrario, quando la dinamica del sinistro è stata compiutamente ricostruita in giudizio, il Giudice non è esonerato dal verificare la colpa di uno dei conducenti in concreto relativamente al rispetto da parte dell’altro di una condotta di guida corretta.

Con la conseguenza che il danneggiato dal sinistro stradale, anche in presenza di una responsabilità  dell’altro coinvolto deve dimostrare di avere rispettato le regole di prudenza della circolazione stradale per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.

Ciò significa che la prova liberatoria della presunzione di pari responsabilità risulta adeguatamente  fornita solo se il danneggiato dimostra che il comportamento illegittimo dell’altro coinvolto “assorba in sé l’intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada, da valutarsi dal Giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez VI-3 ordinanza 16.02.2017 n. 4130)”.

Nel caso esaminato, attraverso l’istruttoria testimoniale il Tribunale ha appurato la condotta di guida imprudente della ciclista, superando così la presunzione di pari responsabilità.

Inoltre il Tribunale evidenzia che dal verbale della Polizia Municipale intervenuta non si rinviene nessun elemento riconducibile a guida imprudente del veicolo.

Per tali ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria della ciclista. Condannandola al pagamento delle spese di lite del conducente del veicolo e della compagnia assicuratrice.

Avv. Emanuela Foligno

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