Intervento di asportazione di ernia inguino-scrotale destra cui segue ipotrofia del testicolo destro. Il paziente e la moglie chiedono il risarcimento dei danni per diminuzione della capacità procreativa. Tribunale e Corte d’Appello rigettano la domanda.
La vicenda
Nel 2009 il paziente si sottoponeva presso l’ospedale di Maglie ad un intervento programmato di asportazione di ernia inguino-scrotale destra, a cui seguivano tumefazione locale, stato febbrile e dolori acuti, sintomi che i medici dell’ospedale, consultati, gli assicuravano essere normale decorso post-operatorio.
Nel 2012, il paziente e la moglie, determinati ad avere un figlio, incontrando difficoltà nel raggiungere il desiderato obiettivo della gravidanza si sottoponevano ad accertamenti. L’esame ecografico eseguito sul paziente evidenziava l’esistenza di una ipotrofia del testicolo destro e lo spermiogramma evidenziava una diminuzione della capacità di produrre spermatozoi e della capacità procreativa.
I coniugi ritenevano che ciò fosse in relazione causale con la condotta omissiva post-operatoria e con la sottovalutazione, da parte dei medici dell’ospedale di Maglie, delle complicanze insorte dopo l’intervento di ernia inguinale.
I giudizi di merito
Il Tribunale rigettava la domanda e non ammetteva la CTU poiché percipiente. La Corte d’Appello disponeva la CTU e confermava il rigetto della domanda.
In particolare i Giudici di Appello davano atto che dalla consulenza non era emerso alcun errore dovuto a negligenza o imperizia dei Medici nell’esecuzione dell’operazione e neppure nel seguire il decorso postoperatorio. Sottolineavano, inoltre, che non esisteva alcun dato precedente all’intervento chirurgico che fosse indicativo della dimensione del testicolo destro del ricorrente e che neppure era presente un esame del liquido seminale precedente all’intervento. Aggiungevano che l’ipotrofia destra risultava da una ecografia eseguita tre anni dopo l’intervento. In tal senso concludevano che non fosse emersa alcuna prova del nesso causale tra una preesistente situazione di regolarità dimensionale ed efficienza produttiva del testicolo destro, della quale mancava ogni dimostrazione, e la situazione successivamente evidenziatasi ovvero di diminuzione della capacità procreativa.
Il CTU aveva escluso radicalmente l’esistenza di un nesso di causalità tra l’intervento e l’ipertrofia testicolare omolaterale e concludeva che il paziente non si trovava in una condizione di impotenza, ma gli era stata riscontrata solo una lieve ipofertilità, non tale da integrare un effettivo pregiudizio alla sfera riproduttiva.
Il ricorso in Cassazione
La decisione viene posta al vaglio della Cassazione, che rigetta in toto (Cassazione Civile, sez. III, 01/03/2024, n.5610).
I coniugi si dolgono che non siano state ammesse le prove testimoniali formulate e ritengono che il CTU avrebbe dovuto indicare che il testicolo destro, ovvero quello che si trovava in adiacenza alla zona operata, era diventato ipotrofico a seguito dell’infiammazione conseguente all’esecuzione dell’intervento. Aggiungono che, non essendo emerso altro fatto che consentisse di ipotizzare una causa alternativa dell’evento dannoso, rispetto a quella allegata, il ragionamento probabilistico avrebbe dovuto condurre a concludere che il sottodimensionamento del testicolo era conseguenza dell’operazione.
Viene sollecitata una diversa lettura delle risultanze istruttorie che hanno (correttamente) indotto i Giudici di Appello ad escludere l’esistenza di un nesso causale tra la condizione patologica lamentata dal paziente e la prestazione sanitaria, sia nella fase precedente all’intervento chirurgico che post-operatoria.
L’attività istruttoria ritenuta necessaria dal Giudice di secondo grado è stata svolta, sulla base della CTU fatta eseguire che ha escluso la sussistenza di nesso causale tra l’intervento e il sottodimensionamento del testicolo destro con limitata produzione di liquido spermatico, peraltro di carattere lieve. Manca, in altri termini, documentazione su uno stato di piena normalità precedente l’intervento e quindi di una riduzione volumetrica e funzionale, atta ad individuare un almeno potenziale rapporto causale tra l’operazione e una produzione spermatica inferiore alla media.
Infine, manca da parte della Corte d’Appello una motivazione espressa sul punto dell’impugnazione relativo alla mancanza del consenso informato. La S.C. però ritiene che la Corte l’abbia, per quanto implicitamente, rigettata, ritenendola assorbita dal rigetto della domanda principale.
Osservazioni
La soluzione nel senso del rigetto “implicito” di cui sopra è da condividersi.
Nelle conclusioni della CTU risulta specificato (sebbene i Giudici di secondo grado non hanno motivato sul punto) che il consenso fosse stato rilasciato, sulla base della sottoscrizione di un modulo chiaro e completo.
A fronte dell’esclusione di ogni danno iatrogeno, la mera mancanza della prospettazione delle ipotetiche conseguenze lesive di un intervento – possibili benché non probabili – può autonomamente rilevare qualora la parte dimostri di aver conseguito un apprezzabile pregiudizio dal deficit informativo, che pure non abbia avuto alcuna ripercussione sul piano fisico. Tale dimostrazione non è stata fornita.
Avv. Emanuela Foligno