La lesione del nervo popliteo è avvenuta per mal posizionamento di un divaricatore necessario per visualizzare intraoperatoriamente l’articolazione (Tribunale di Catania, Sez. V, sentenza n. 2766/2020 del 10 agosto 2020)

Il paziente cita a giudizio l’ASP di Catania onde vederne riconosciuta la responsabilità per l’inadeguatezza dei protocolli medici. Nello specifico l’attore lamenta che il duplice intervento di impianto di protesi all’anca destra, cui si era sottoposto nel mese di maggio 2014 aveva causato la lesione del nervo popliteo.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale da atto che il fatto controverso, essendo risalente all’anno 2014, risulta regolato dalla Legge Balduzzi.

Pacifico, ormai, che ” l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve “, fermo restando, in tali casi, ” l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c. “, e che tale locuzione non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l’irrilevanza della colpa lieve.

La Legge Balduzzi, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che va qualificata di natura contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale e relativi oneri probatori delle parti.

Relativamente agli oneri probatori delle parti, il Tribunale rammenta la nota decisione di legittimità 577/2008.

Dalla CTU Medico-Legale emerge che: “il paziente è stato sottoposto ad impianto di protesi totale dell’anca destra, che ha necessitato due distinti interventi chirurgici a distanza di 24 ore l’uno dall’altro: nello specifico, non essendo stata correttamente impiantata nell’intervento del 9 maggio 2014 la componente femorale della protesi, si è reso necessario un secondo intervento con il quale è stato rimosso lo stelo mal posizionato e, previo nuovo corretto alesaggio del canale, è stato impiantato lo stelo protesico da revisione ben posizionato. …..(..).. è accaduto che, a distanza di nove giorni dal 2° intervento , è comparso un marcato deficit di innervazione del tricipite surale destro , trattato con terapia neurotrofica, fisioterapia mirata e posizionamento di Molla di Codivilla, come evidenziato già alle dimissioni e comunque confermato dai successivi esami strumentali EMG e ENG”.

“Considerato che trattasi di lesione di tipo assonale del nervo ischiatico nelle sue componenti peroneale e tibiali, con deficit di innervazione marcato in territorio dello SPE destro e deficit di innervazione pressoché totale del m. tricipite surale destro ” ……” Il nervo ischiatico dal punto di vista anatomico è un ramo o porzione del n. sciatico a livello della regione glutea, e decorre postero -lateralmente a ridosso della regione postero – laterale della cavità cotiloidea. Quindi, con riferimento agli esami E.M.G. sopracitati (ultimi eseguiti nel tempo), la lesione di tipo neuroprassico (compressione) è avvenuta a tale livello. Quindi sono sicuramente da escludere: un mal posizionamento del paziente con decubito compressivo; l’azione perforante dello stelo protesico mal posizionato, in quanto la fuoriuscita dal canale femorale dello stelo protesico è avvenuta a livello metadiafisaria prossimale; ed è da escludere anche la manovra lussativa della testa femorale artrosica, in quanto dall’esame Rx -grafico e dalla diagnosi si trattava di una normale coxartrosi degenerativa (non displasica). E’ presumibile invece che la lesione neuroprassica del nervo sciatico è avvenuta per mal posizionamento di un divaricatore di Homan necessario per visualizzare intraoperatoriamente l’articolazione coxofemorale e particolarmente testa femorale e cavità cotiloidea. Infatti la punta di tale strumento (divaricatore), anche se smussa, viene posizionata subito al di sotto e posteriormente la cavità cotiloidea proprio in corrispondenza dell’incisura ischiatica. Sarebbe stato necessario che l’operatore prima di inserire tale divaricatore accertasse che lo stesso non avesse contatto con il nervo sciatico, procedendo ad una liberazione – scollamento del nervo dal piano osseo-cotiloideo, o comunque evitando una compressione continua e prolungata sullo stesso da parte di chi è deputato a mantenere il divaricatore “.

Conseguentemente, utilizzando il criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la condotta doverosa, ovverosia la dovuta attenzione in sede di posizionamento del divaricatore necessario per visualizzare il campo operatorio, avrebbe evitato la lesione di cui oggi il paziente lamenta le conseguenze.

Pacifica, quindi, la responsabilità di ASP Catania con il conseguente riconoscimento del diritto risarcitorio.

La CTU ha accertato che dalle lesioni subite è derivato un danno biologico permanente stimabile nel 21%, con gg. 69 di inabilità temporanea assoluta, gg. 45 di inabilità parziale al 75%, gg. 100 di inabilità parziale al 50%.

Utilizzando le Tabelle milanesi per i postumi permanenti del 21 % , si addiviene alla somma di euro 65.247,00, oltre ad euro 14.969,50 per I.T.

Il Tribunale respinge, invece, la invocata personalizzazione del danno e la perdita di chance poiché non è stata fornita adeguata prova riguardante specifiche componenti di danno differenti e ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.

In conclusione, il Tribunale di Catania condanna l’ASP al pagamento in favore dell’attore a titolo di danno non patrimoniale della somma complessiva di euro 82.271,13 ed a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute di euro 590,75.

L’Azienda Sanitaria, inoltre, viene condannata alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 7.795,00, oltre esborsi e spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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