Il beneficiario della previdenza di invalido civile al 100% impugna gli esiti della CTU Medico-Legale esperita nel corso dell’Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 3010/2021 del 29/03/2021 RG n. 18934/2020)

L’invalido civile al 100% cita a giudizio l’Inps onde vedersi riconosciuta la pensione di invalidità ex art. 12 legge 118/1971 e impugna la CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.

A sostegno della domanda, il ricorrente precisa di essere totalmente inabile al lavoro, analiticamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, che aveva riconosciuto la sola percentuale utile a beneficiare della esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, ai sensi dell’art. 5, comma 4, Legge n. 407/90 e dell’art. 6, D.M. 1/02/1991, convalidata dal giudice con decreto di omologa parziale del 13/07/2020.

La causa viene istruita con l’acquisizione del fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo, e con il rinnovo della C.T.U. Medico-Legale.

All’esito della fase istruttoria, il Tribunale ritiene parzialmente fondato il ricorso.

L’art. 445 bis c.p.c., introdotto dall’art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall’1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: ” Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico pe r la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6 -bis, del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195″ .

Ai sensi del sesto comma dell’art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione.

Ne deriva che il giudizio di contestazione della CTU sotto il profilo sanitario ha carattere impugnatorio. Difatti, la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.

E se la mancanza di contestazioni comporta l’inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U..

Ciò posto, la Suprema Corte ha ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio -economici”.

Il ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nell’ATP e ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU.

Il CTU ha affermato che “il ricorrente, in ragione delle patologie da cui è affetto, ad una disamina complessiva del quadro invalidante e con applicazione del metodo riduzionistico, applicando le tabelle di cui al D.M. 5/02/1992, presenta, dall’ottobre 2020, un grado di riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.

Le conclusioni vengono condivise anche in ragione della completezza e dalla esaustività della relazione peritale e del fatto che le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell’elaborato peritale.

Conseguentemente, il Tribunale afferma che il ricorrente è in possesso, dall’ottobre 2020, del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità ex art. 12 legge 118/1971.

Inoltre, viene sottolineato che l’accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla prestazione invocata ha decorrenza successiva alla domanda amministrativa, ma anche all’intero procedimento di ATP e, finanche, al deposito del ricorso introduttivo della fase di opposizione, ovverosia quando la parte avrebbe potuto introdurre una nuova domanda amministrativa.

Per tale ragione, il Giudice del Lavoro, ritiene sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Le spese di CTU, di entrambi i giudizi, vengono poste a carico dell’Inps.

In conclusione il Tribunale di Roma, in qualità di Giudice del Lavoro, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità ex art. 12 legge 118/1971 dall’ottobre 2020; compensa integralmente le spese di opposizione e pone definitivamente a carico dell’Inps le spese delle due CTU espletate.

Avv. Emanuela Foligno

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