Può anche considerarsi raggiunta indirettamente la prova liberatoria basandosi sulla assorbente efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente (Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 357/2021 del 28/05/2021 RG n. 2787/2016)

L’attore invoca il risarcimento dei danni causati dal sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto. Nello specifico: la Fiat Panda, di proprietà del datore di lavoro e condotta dall’attore veniva urtata dalla Renault Clio che perdeva il controllo del veicolo durante la curva invadendo la corsia di marcia opposta.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione evidenziando la carenza di prova del sinistro e delle dinamiche.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale, prove testimoniali, interrogatorio formale e CTU Medico-Legale sulla persona dell’attore.

Preliminarmente il Tribunale passa al vaglio la responsabilità nella causazione dell’evento tramite gli accertamenti eseguiti dalle Forze dell’Ordine intervenute in loco.

Ebbene, la Renault Clio, in uscita da una curva, ha perso il controllo e ha invaso la corsia di marcia opposta, urtando prima il veicolo Fiat Panda e successivamente il veicolo Suzuki Vitara.

A carico del conducente della Clio è stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 141/2 comma del Codice della Strada.

La dinamica del sinistro è stata descritta anche dai testi escussi.

Ferma questa ricostruzione sulla modalità di verificazione del sinistro e potendo ritenere pacifica l’invasione della corsia riservata all’opposto senso di marcia da parte della Renault viene osservato che anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

L’invasione dell’altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343).

Tuttavia, può anche considerarsi raggiunta indirettamente la prova liberatoria basandosi sulla assorbente efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente.

E’ pacifico che la condotta di guida del conducente della Renault sia stata del tutto imprevedibile e non ha consentito all’attore nessuna manovra di emergenza. Non può, dunque, dirsi applicabile la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.

Ciò posto, la CTU Medico-Legale ha accertato “una contusione rachide lombare e cervicale; un trauma contusivo allo sterno, al braccio destro e al ginocchio destro, con postumi permanenti del 2.5%, temporanea inabilità totale per giorni 1; parziale al 75% per giorni 15 ; parziale al 50% per giorni 15; parziale al 25% per giorni 15; le spese mediche sostenute ammontano ad EUR 1.164,30”.

Applicando le tabelle di Milano il pregiudizio non patrimoniale liquidabile in favore dell’attore ammonta ad euro 4.145,81, di cui euro 1.865,49 a titolo di invalidità permanente, riconosciuta nell’indicata misura; euro 1.116,02 a titolo di invalidità temporanea; euro 1.164,30 a titolo di spese mediche.

Bisogna tenere in considerazione che l’Inail aveva corrisposto all’attore un’ indennità, di euro 2.483,85 a titolo di inabilità temporanea, e dunque nulla gli spetta a tale titolo.

Pertanto, all’attore spetta l’importo di euro 1.865,49 per inabilità permanente e le spese mediche per euro 1.116,02, oltre interessi, rivalutazione e lucro cessante.

Non viene riconosciuto il rimborso delle spese relative alla fase stragiudiziale in quanto risultano già rimborsate dall’Assicurazione, oltre all’acconto di euro 2.000,00.

Essendo stata notevolmente ridimensionata la domanda avanzata, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti e le spese di CTU Medico-Legale vengono poste a carico di tutte le parti in causa.

Avv. Emanuela Foligno

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