L’accertamento dei diritti della condizione di invalidità civile prevede, all’esito sfavorevole del procedimento amministrativo, l’introduzione obbligatoria dell’ATP (Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 320/2021 del 24/05/2021 RG n. 1216/2020)

La beneficiaria della prestazione di invalidità civile chiede al Tribunale di accertare e dichiarare la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della L. 388/2000 o, quantomeno , in misura pari o superiore al 67% al fine di usufruire dei benefici socio sanitari di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del D.M. 1.2.1991 (esenzione ticket sulla spesa sanitaria), dalla data della domanda amministrativa.

L’INPS e la ASL Roma 4 si costituiscono in giudizio rilevando, in via preliminare l’Improcedibilità per mancato esperimento del procedimento ex art 445 bis c.p.c. e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile.

L’art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 -bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6 -bis, del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195. 2. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.

L’accertamento dei diritti a corredo della condizione di invalidità civile ha un meccanismo giudiziale che prevede all’esito sfavorevole del procedimento amministrativo per mancato riconoscimento dei presupposti sanitari, l’esperimento del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo.

Ergo, quando viene negato il requisito sanitario in sede amministrativa, è necessario intraprendere l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), prima dell’introduzione del procedimento di merito.

Diversamente, il giudizio di merito deve essere dichiarato improcedibile.

Non rileva che la domanda riguardi i benefici di cui all’art. 6, comma I, lett. D) DM 1.2.1991 (esenzione spesa sanitaria) e riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa L. 388/2000, poiché il presupposto di questi diritti è l’accertamento –a monte- della percentuale di invalidità civile superiore al 67%.

Al riguardo il Giudice rammenta che la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l’art. 445 -bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un regime parallelo di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità.

Neppure ragionando nel senso di salvaguardare l’esigenza di impedire il verificarsi delle decadenze di legge, giustifica la sopravvivenza del giudizio di merito non preceduto dall’ATP.

Difatti, la previsione del termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di ATP che il Giudice deve assegnare alle parti –contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità- ha proprio lo scopo di impedire il verificarsi delle decadenze di legge.

Non essendovi prova che la ricorrente abbia proposto istanza per l’ATP deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza.

In conclusione, il Tribunale di Civitavecchia, dichiara l’improcedibilità del ricorso e assegna a parte ricorrente il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio; spese di lite compensate tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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