Investimento del pedone e interruzione del nesso causale

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Investimento del pedone e interruzione del nesso causale

Investimento del pedone e interruzione del nesso causale  (Cass. pen., sez. IV, dep. 29 luglio 2022, n. 30052).

Investimento del pedone : l’utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, purché questa sia prevedibile.

La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento condannava l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni stradali, per colpa consistita nella violazione dell’art. 141 Codice della Strada.

L’automobilista veniva ritenuto responsabile perché, mentre circolava alla guida della sua autovettura, non prestava la dovuta attenzione alla presenza del pedone che stava attraversando la strada, lo investiva cagionandogli lesioni personali consistite in “ematoma epidurale frontale sinistro post traumatico con associata frattura del seno frontale del tetto della parete mediale e posteriore dell’orbita di sinistra, frattura del seno mascellare di sinistra estesa sino alla parete laterale, frattura del primo secondo e terzo metatarso del piede sinistro”.  

Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento alla condotta del pedone. Più precisamente, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la condotta imprudente e imprevedibile del pedone distratto dallo smartphone durante l’attraversamento pedonale.

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile poiché le medesime censure risultano già proposte in appello.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale inerente l’investimento del pedone non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione è sorretta da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.

Il ricorrente si limita, in buona sostanza,  a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata con particolare riferimento al principio di affidamento.

Gli Ermellini ribadiscono che il comportamento imprudente del pedone non assume rilevanza come causa interruttiva del nesso causale rispetto alla condotta dell’investitore; tale ipotesi è ammissibile solo qualora il guidatore abbia posto in essere una condotta diligente ed ineccepibile.

In argomento, è pacifico il principio di affidamento, che tuttavia viene temperato nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, purché questa rientri nello spettro di prevedibilità.

La Corte territoriale ha correttamente applicato tale principio, atteso che la condotta imprudente del pedone doveva ritenersi prevedibile e, pertanto, non ha interrotto il nesso causale tra la condotta negligente dell’imputato e l’evento lesivo.

Per tali ragioni, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Emanuela Foligno

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