Il lavoratore rivendica l’aggravamento della malattia professionale di ipoacusia bilaterale, già riconosciuta nella misura del 3%, al 13% (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 94/2021 del 26/02/2021 RG n. 1136/2019)

Con ricorso del 11/06 /2019 il lavoratore chiama a giudizio l’Inail per vederlo condannare al riconoscimento e alla corresponsione delle differenze previdenziali conseguenti al riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale di “ipoacusia bilaterale” contratta nello svolgimento della propria attività lavorativa di manovale edile in proprio, con conseguente inabilità lavorativa, già riconosciuta dall’Istituto nella misura del 3%, e rivendicata nella misura 13%.

In precedenza, al lavoratore veniva riconosciuta l’ipoacusia percettiva bilaterale di origine professionale, denunciata all’Inail il 20/03/2014 e riconosciuta con una menomazione dell’integrità psico -fisica del 3%.

Tale danno è stato unificato con due precedenti malattie professionali: 1) n° 511657379 del 07/02/2013 STC bilaterale grado 6%; 2) n° 513212567 del 27/02/2014 spalla dx e s x grado 6%; con conseguente valutazione complessiva del 15%.

In data 12/04/2018, tramite il patronato INCA, il lavoratore presentava all’Inail domanda di revisione per aggravamento.

Con provvedimento del 18/01/2019, l’Istituto confermava i postumi nella misura del 15% a decorrere dal 01/05/2018.

Successivamente, il 06/03/2019, sempre tramite il patronato, il lavoratore proponeva opposizione, tuttavia, con provvedimento del 10/04/2019, emesso a seguito della collegiale medica discorde, i postumi venivano confermati nella misura precedentemente accertata del 15%.

L’incardinamento del giudizio, quindi, è volto al riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale, oltre all’accertamento della ipoacusia nella misura del 13%, da cui sarebbe residuato un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 25 %.

Si costituisce in giudizio l’Inail, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

La causa viene istruita attraverso l’espletamento di CTU Medico-legale, al cui esito la domanda avanzata viene ritenuta fondata.

Il CTU, è pervenuto alla conclusione che le patologie di origine professionale determinano un grado di inabilità lavorativa quantificabile nella misura complessiva del 18%.

Il Consulente ha valutato complessivamente gli esiti della malattia professionale denunciata il giorno 19 marzo 2014 nella misura del 6% (postumi di ipoacusia bilaterale da rumore a decorrere dal 21 novembre 2017 + 6 % per tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale: MP del 2/2014; + 6% Sindrome Tunnel Carpale Bilaterale: MP del 2/2013) e quantificato, quindi, l’invalidità complessiva nella misura del 18%, tenendo presente quanto statuito dall’art. 13 D.Lgs. 23.02.2000 n°3, con decorrenza dalle date già riconosciute e che l’ipoacusia da rumore non ha carattere evolutivo una volta cessata l’esposizione al rischio.

Il Tribunale recepisce e condivide le conclusioni della CTU, facendole proprie.

La domanda del lavoratore viene dunque accolta, sebbene in misura inferiore al preteso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e quelle di CTU vengono poste a carico di parte resistente.

In conclusione, il Tribunale di Teramo dichiara che il lavoratore è affetto da esiti delle seguenti malattie professionali: a decorrere dal 21/11/2017: ipoacusia bilaterale da rumore nella misura del 6%; a decorrere dal febbraio 2014: tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale nella misura del 6% e, a decorrere dal febbraio 2013: Sindrome Tunnel Carpale Bilaterale nella misura del 6%, che comportano inabilità permanente al lavoro nella misura complessiva del 18%, con decorrenza dalle date sopra indicate; condanna l’Inail a corrispondere al ricorrente la previdenza per inabilità permanente commisurata al grado di inabilità del 18% con decorrenza dalla domanda di revisione; condanna inoltre l’Inail a corrispondere sui ratei arretrati gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o , comunque, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto o, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/ 19 91 e dall’art. 16 L. n. 412/1991; condanna l’Inail alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.775 ,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e pone a carico dell’Istituto le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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