Il lavoratore, movimentando una benna per caricarla all’interno del cassone del camion subiva lo schiacciamento della falange del terzo dito della mano destra (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 147/2021 del 25/02/2021- RG n. 1676/2019)
Il lavoratore cita a giudizio il proprio datore di lavoro deducendo di esserne alle dipendenze in modo irregolare onde vederne accertata la condanna al pagamento delle differenze retributive e la condanna al pagamento del risarcimento del danno da infortunio sul lavoro. Nello specifico, espone: di avere prestato attività lavorativa presso la convenuta dal 5.5.2015 con formalizzazione del rapporto quale apprendistato 25.5.2015 per l’acquisizione della qualifica di florovivaista livello E e mansioni di addetto alla manutenzione del verde presso cantieri esterni; di avere in realtà sempre lavorato in autonomia senza ricevere formazione né teorica, né pratica; di avere svolto molte ore di lavoro straordinario non retribuito; di essere rimasto vittima in data 15.12.20217 di un infortunio sul lavoro durante la movimentazione di una benna presso la sede dell’azienda con schiacciamento della falange del terzo dito della mano destra.
Il datore di lavoro non si costituisce a giudizio e la causa viene istruita con interpello e prove testimoniali, al cui esito le domande avanzate dal lavoratore vengono ritenute fondate.
Le prove testimoniali sono state dirimenti.
Il primo teste, dipendente della ditta convenuta per circa 1 anno e mezzo, nel 2017 e per 5-6 mesi nel 2018, ha affermato che il ricorrente lavorava con lui e si occupava di taglio erba anche con macchine, pulizie (rimozione dei residui da potature, taglio ramaglie ecc.), cura del verde presso il cantiere esterno, dove si recava da solo; decespugliazione di fossi e bordi strade nel diversi Comuni clienti dell’azienda; tutte tali incombenze le ha sempre svolte da solo in autonomia.
Il medesimo teste ha anche confermato l’orario di lavoro del ricorrente, compreso il sabato mattina dalle ore 7,00 alle ore 12,00.
Riguardo l’infortunio, ha dichiarato che il giorno 15/12/2017 si trovava poco distante dal ricorrente, a circa 5-6 metri di distanza, mentre lo stesso stava caricando a mano senza nessun ausilio/macchinario una benna di un escavatore sul cassone del camion, allorquando sentiva un frastuono e avvicinandosi si accorgeva che il ricorrente si era lesionato il dito della mano.
Il secondo teste ha interamente confermato quanto dichiarato dal primo, aggiungendo che la causa dell’infortunio probabilmente è avvenuta per scivolamento in quanto la benna è molto pesante e caricarla sul cassone del camion, che è alto, comportava una enorme fatica.
Il Tribunale, dando atto del comportamento del datore di lavoro rimasto contumace e non presentatosi all’interpello, tenuto conto delle deposizioni testimoniali ritiene i fatti allegati dal ricorrente del tutto provati, sia in punto di orario, sia riguardo all’infortunio del 15.12.2017.
Riguardo l’infortunio, il Tribunale rammenta che si verte nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., che non è basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell’ evento lesivo collegato al rischio inerente l’ attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro può fornire la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all’attività lavorativa.
L’obbligo di sicurezza implica che il lavoratore deve provare il danno ed il nesso causale.
Il datore di lavoro, invece, deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l’effettiva interruzione del nesso di causalità tra malattia (o infortunio) e un comportamento colpevole dell’ imprenditore, esclude la responsabilità datoriale non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala), ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un’attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.
Il datore è responsabile non solo quando omette di adottare tutte le idonee misure protettive, imposte da norme prevenzionistiche di settore, ovvero dalle conoscenze tecniche e scientifiche del momento, ma anche quando omette di controllare che tali misure siano effettivamente utilizzate dal dipendente.
Non costituisce per l’imprenditore esimente l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, può configurarsi un esonero di responsabilità per il datore solo il comportamento abnorme del dipendente.
Come noto, rammenta il Tribunale, ciò non significa che la responsabilità del datore di lavoro sia di natura oggettiva poiché la responsabilità che grava sullo stesso è da collegarsi a una violazione di doveri di comportamento che traggono la loro fonte nell’art. 2087 c.c. – come norma di chiusura del sistema – e che vanno individuati in quei comportamenti e cautele che la tecnica e la scienza suggeriscono in un determinato momento storico.
Il lavoratore ha assolto al suo onere perché ha dimostrato attraverso la documentazione allegata e le deposizioni testimoniali, sia la sussistenza del danno, che la sua riconducibilità all’attività lavorativa.
Difatti, all’esito dell’istruttoria risultano provati sia la sussistenza del rapporto lavorativo, sia l’infortunio del 15.12.2017 avvenuto durante la movimentazione a mano di una pesante benna per caricarla sul cassone di un camion assieme ad altro collega.
Parte convenuta, non ha fatto fronte alla prova liberatoria ex art 2087 cc. Perché rimasta contumace.
Il nesso causale tra lesioni lamentate e infortunio nonché l’ entità del danno alla salute in misura pari all’ 1 % quale postumi permanenti oltre a complessivi 86 gg di IT, di cui 43 al 100% + 10 al 75% + 1 6 al 50% + 17 al 25%, sono dimostrati dalla perizia medica di parte.
Tale perizia, secondo il Tribunale, è del tutto sufficiente e, stante la contumacia della parte datoriale, risulta superfluo svolgere una CTU Medico-Legale.
Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, si addiviene a un danno non patrimoniale complessivo attualizzato di euro 7.464,50, così determinato: Punto base danno non patrimoniale euro 1.478,01, Invalidità temporanea totale euro 4.214,00, Invalidità temporanea parziale al 75% euro 735,00, Invalidità temporanea parziale al 50% euro 784,00, Invalidità temporanea parziale al 25% euro 416,50, per un totale danno biologico temporaneo di euro 6.149,50, per un totale complessivo di euro 7.464,50.
In conclusione, il Tribunale di Venezia, condanna la ditta convenuta a pagare al ricorrente a titolo di differenze retributive l’importo di euro 48.005,40 oltre ad accessori dal dovuto al saldo; accertata la responsabilità della convenuta nella causazione dell’ infortunio, condanna la medesima a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l’importo di euro 7.464,50 oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell’ infortunio (15.12.2017) al saldo effettivo; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 6.500,00.
Avv. Emanuela Foligno
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