Ipotrofia masse muscolari e inadeguato consenso informato

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Ipotrofia masse muscolari e inadeguato consenso informato

Ipotrofia masse muscolari e trauma alla coscia sinistra inadeguatamente curati (Cassazione civile, sez. III, 03/03/2023, n.6390).

A seguito di sinistro stradale il danneggiato riportava un trauma alla coscia sx con ematomi ed escoriazioni che degenera in ipotrofia alle masse muscolari per gli inadeguati trattamenti sanitari.

Ancora al vaglio della Suprema Corte la tematica della nullità della CTU per omessa valutazione  e omessa considerazione delle critiche dei Consulenti di parte.

Viene citata a giudizio l’Azienda Ospedaliera e il Primario di Chirurgia per i danni asseritamente derivanti da inadeguate prestazioni mediche, anche per difetto di adeguato consenso informato, in seno al ricovero avvenuto  a causa di un sinistro stradale.  

In sostanza il paziente lamenta che gli veniva diagnosticato un trauma alla coscia sinistra con ematomi ed escoriazione, che, tuttavia, veniva tardivamente idoneamente curato con l’apposizione di drenaggio.

Dopo la dimissione il paziente  si rivolgeva nuovamente al Pronto Soccorso della medesima struttura convenuta  per il persistere di dolori. Il tutto, residuando un’area cicatriziale fortemente chiloidea retratta nel contesto di ampia area discromica, e una importante ipotrofia delle masse muscolari.

Il Tribunale rigettava la domanda per assenza di responsabilità sulla base della CTU che, negava anche la inidoneità del consenso informato, ritenendo che il lungo ricovero ospedaliero rendesse ragionevole concludere per la completezza delle informazioni ricevute.

Successivamente, la Corte di Appello di Catania, respingeva il gravame osservando che il paziente aveva riferito al CTU di essere stato risarcito dall’assicurazione del responsabile del sinistro stradale, come allegato in seconde cure dalla Compagnia medesima.

La decisione viene impugnata in Cassazione ove il paziente lamenta che la Corte di Appello – basandosi sul rilievo fattuale della pretesa dichiarazione di avvenuto risarcimento, mai oggetto di trattazione istruttoria in prime cure – avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità della CTU e sulle difese tecniche di parte.

Queste due doglianze sono ritenute fondate.

La Corte territoriale ha basato la propria decisione sul fatto che il paziente era già stato risarcito dalla compagnia assicurativa, in tale prospettiva veniva omessa la valutazione della CTU Medico-legale.

La motivazione è contraddittoria poiché confonde il risarcimento per danni da responsabilità medica, allegato quale peggioramento delle lesioni cagionate dal sinistro stradale, con quello derivante da quest’ultimo.

Gli Ermellini sottolineano che non si possono sovrapporre i piani della responsabilità civile automobilistica e professionale per malpractice e che, dunque, non è lecito “ traslare quanto assunto come ricevuto in ragione dell’incidente stradale sul diverso piano della responsabilità dei medici per i peggioramenti delle lesioni, per evincerne poi effetti estintivi”.

Per tali ragioni la decisione viene cassata con rinvio per nuovo esame nel merito onde vagliare la domanda per danni da responsabilità medica, inclusa la asserita lesione del consenso informato.

Avv. Emanuela Foligno

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