Il requisito dell’autonoma organizzazione, che determina il pagamento dell’imposta, ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore
Una nuova pronuncia della Cassazione ribadisce l’obbligo di pagare l’Irap qualora si sfori il tetto di un solo collaboratore professionale. I giudici della Corte Suprema, con l’ordinanza n. 19817 dello scorso 4 ottobre, hanno condannato al pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive un medico di base che aveva impugnato il “silenzio-rifiuto” dell’Amministrazione rispetto alla sua richiesta di rimborso dell’imposta, che aveva versato per diverse annualità.
La Cassazione ha ribaltato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. L’organo di appello, infatti, pur convenendo che il professionista si era avvalso di due collaboratori quale personale dipendente, aveva comunque escluso che questi fossero soggetti all’imposta, in quanto non ricorrevano i requisiti dell’autonoma organizzazione.
Gli Ermellini, in terzo grado, hanno richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451 depositata il 10 maggio del 2016 che stabilisce, in tutta chiarezza, che il professionista con più di un dipendente non può essere escluso dall’imposizione fiscale perché: “il requisito dell’autonoma organizzazione […] ricorre quando il contribuente […] impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Per i giudici di Piazza Cavour, quindi, appare evidente che il requisito dell’autonoma organizzazione, nel caso in esame, fosse assolutamente pertinente. Di qui l’annullamento della sentenza della CTR e l’intimazione nei confronti del contribuente a scontare l’imposta.




