Istituito il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2024 il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 che istituisce l’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

Il primo articolo del citato decreto legislativo recita: “Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l’Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”.

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità è, in sintesi, di un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti che esercita le seguenti funzioni (art. 4):

  • vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con l. n. 18/2009, e dagli altri trattati internazionali;
  • contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole di cui all’art. 5, comma 2;
  • promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  • riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, da associazione ed enti, singoli cittadini, pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità;
  • svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro 30 giorni. In caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010);
  • formula raccomandazioni e pareri;
  • promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  • promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
  • assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
  • trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
  • visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l’esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lett. o) per gli istituti di cui alla l. n. 354/1975, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici;
  • effettua le visite ai sensi degli art. 67 e 67-bis l. n. 354/1975;
  • agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche, ma anche di modelli di accomodamento ragionevole;
  • collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Significativa, infine, la possibilità che avrà il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità di esprimere con delibera collegiale pareri motivati all’esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza (art. 5 d.lgs. n. 20/2024).

Avv. Emanuela Foligno

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