Contestabilità del credito IVA: La Cassazione valuta i poteri della PA in relazione alle decadenze previste per legge, si aspettano le Sezioni Unite

In tema di rimborso di imposta, la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha inviato gli atti del procedimento al Primo Presidente al fine di inviare alle sezioni unite la questione relativa alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso, successivamente alla decorrenza del termine previsto all’articolo 57 del DPR 633 del 1972.

Il punto di diritto su cui verte la controversia è verificare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria non sia preclusiva anche della possibilità di contestare il credito riportato nella dichiarazione o se considerata la natura peculiare dell’IVA, che costituisce una risorsa propria dell’UE, possa essere giustificata una diversa conclusione.

L’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di ricorso, contestava il fatto che a seguito della richiesta di rimborso, la mancata produzione dei documenti nei tempi richiesti comporta l’automatica proroga dei termini.

Rilevava che la decadenza sarebbe comunque dovuta essere applicata alle sole attività di accertamento e non già a quelle in la PA contesti un suo debito.

La Suprema Corte fa riferimento ad una precedente sentenza delle Sezioni Unite nella quale si diceva che “la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata , ivi compreso il rimborso di imposte  asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto  ( nella specie, IVA ritenuta deducibile in quanto la società contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari , conseguendo eventualmente il rimborso delle somme eventualmente il rimborso  delle somme indebitamente pagate o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto già corrisposto in via ordinaria”

Il caso è stato trasmesso al primo Presidente affinché venga valutato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione

                                                               Avv. Claudia Poscia

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