Accolto il ricorso contro la non convalida dell’arresto di uomo trovato presso la sua abitazione con “tracce” dalle quali poteva apparire che egli avesse commesso poco prima il reato di maltrattamenti in famiglia

Con l’ordinanza n. 17853/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di non convalida dell’arresto in flagranza di un uomo, eseguito tre giorni prima dai carabinieri, in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e della figlia conviventi.  

Il ricorrente, in particolare, deduceva che il Gip avesse erroneamente deciso di non convalidare l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, benché fossero presenti i presupposti per qualificare la situazione come quella di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p., posto che i militari erano intervenuti subito dopo che il reato era stato commesso e avevano trovato l’indagato presso la sua abitazione con cose o tracce dalle quali poteva apparire che egli avesse commesso poco prima quel delitto.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Dal Palazzaccio hanno evidenziato che “costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché il singolo episodio lesivo risulti non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi, che tale episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e che l’autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato”.

Si può dunque affermare – sottolinea la Cassazione – che “nell’ipotesi in cui il reato per il quale si procede è quello abituale di maltrattamenti ai danni di un familiare, l’arresto in flagranza debba considerarsi legittimamente eseguito non solamente quando gli agenti della polizia giudiziaria hanno assistito ad una frazione di quelle condotte maltrattanti che costituiscono l’elemento oggettivo del delitto, ma anche quando siano intervenuti subito dopo la commissione di tale illecito e abbiano accertato che l’autore si sia dato alla fuga ovvero sia trovato con cose o tracce dimostrative della immediatamente precedente commissione del reato”.

Per “tracce” si intendono “tutti quegli elementi fattuali che, oggetto di accertamenti o di altre iniziative di indagine della polizia giudiziaria possono essere acquisite o rilevate per la loro idoneità a dimostrare l’esistenza del reato”.

Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari si era limitato ad evidenziare come il personale della polizia giudiziaria avesse individuato l’autore della condotta delittuosa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo di considerare come gli agenti avessero proceduto subito dopo essersi recati presso l’abitazione familiare, poco dopo aver ricevuto notizia dell’ennesimo episodio di maltrattamenti cui era stata vittima la moglie ed aver acquisito percezione delle “tracce” del reato poco prima commesso, consistenti nello stato di evidente alterazione da abuso di alcool in cui si trovata l’autore di quella condotta; dato fattuale, quest’ultimo, rivelatore della immediata commissione di un delitto che, tra i suoi moventi, aveva anche quello dello smodato consumo di bevande alcoliche.

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