La condizione della figlia maggiorenne che, dopo aver raggiunto un’autosufficienza economica, seppure temporanea, si trovi a perdere il lavoro non comporta la riviviscenza del suo diritto al mantenimento

La vicenda

Pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti in causa e riconosciuto il diritto all’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, il Tribunale di Ancona (sentenza n. 206/2019) ha rigettato l’ulteriore domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne.

Oltre ai dubbi sulla ammissibilità, l’adito giudice marchigiano ha ritenuto la domanda priva di fondamento.  

I dubbi sull’ammissibilità della domanda di mantenimento

Come è noto, in caso di convivenza del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con uno dei genitori, quest’ultimo vanta un diritto ad ottenere un contributo al mantenimento, distinto dal diritto al mantenimento iure proprio di cui è titolare pure il figlio stesso. Nel caso di specie, la madre era legittimata ad azionare la tutela di un diverso diritto, sebbene speculare a quello della figlia, che si fondava sull’ineludibile presupposto che quest’ultima, sebbene maggiorenne, coabitasse con lei, e dunque ella si trovava a sostenere spese per le sue esigenze di vita.

Tuttavia, la circostanza della coabitazione non era mai stata allegata ed inoltre, la ricorrente aveva invocato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, il diritto vantato dalla figlia, quasi attribuendosi una impropria legittimazione sostitutiva.

L’infondatezza della domanda

Nel merito la domanda è stata dichiarata infondata. Era emerso che la figlia dei due ex coniugi, all’epoca ventottenne, avesse intrapreso nel 2012 un’attività lavorativa che le aveva consentito di raggiungere l’autosufficienza economica, mediante un contratto di apprendista commessa della durata di tre anni, da cui percepiva uno stipendio di 1.200 euro mensili, lavorando 40 ore settimanali.

Ebbene, il Tribunale di Ancona ha affermato che la circostanza che alla scadenza dei tre anni il rapporto di lavoro non fosse proseguito, – sia che ciò fosse dipeso dalla volontà della figlia stessa (come asserito dal padre) o dalla scelta del datore di lavoro di non proseguire nel rapporto (come asserito dalla madre) – era irrilevante, “in quanto una volta raggiunta l’autosufficienza economica, la cessazione del rapporto di lavoro, peraltro unitamente ad una acquisita – capacità di lavoro specifica spendibile sul mercato, non comporta la riviviscenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne”.

Il mantenimento della figlia maggiorenne

Il diritto al mantenimento del figlio, infatti, si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione che tenga conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, nella misura in cui siano compatibili con le condizioni economiche della famiglia. Pertanto, una volta acquisita una capacità lavorativa ed un’autosufficienza economica seppure temporanea (nel caso di specie contratto di apprendistato della durata di tre anni), il diritto cessa di esistere, a meno che non si dimostri che il percorso formativo non sia stato ultimato, perché ad esempio trattasi di uno studente che abbia svolto un lavoro occasionale per contribuire in prima persona al proprio sostentamento, acquisendo medio tempore una capacità lavorativa che tuttavia non è espressione del culmine di un percorso formativo che tenga conto delle proprie aspirazioni.

È noto il principio espresso dalla Cassazione n. 13354/2017 secondo il quale “l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondato su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Ciò posto, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poiché il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo, nonché di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche del genitore”.

La decisione

Nel caso di specie, a fronte della prova dell’acquisita autosufficienza economica, non vi era stata prova del mancato completamento di un percorso formativo che giustificasse la permanenza del diritto al mantenimento.

In sostanza – ha concluso il Tribunale – “la condizione di chi, dopo aver raggiunto un’autosufficienza economica si trovi a perdere il lavoro e dunque le risorse di cui vivere, al più può assurgere a presupposto del diritto agli alimenti, che tuttavia rappresenta una domanda distinta e non compresa in quella del mantenimento e che sicuramente non è azionabile dalla madre ma unicamente dall’avente diritto, ovvero la figlia”.

Avv. Sabrina Caporale

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