Al segnale di stop il conducente deve sempre fermarsi anche se la strada nella quale intenda confluire è sgombra da veicoli

Il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l’obbligo dell’arresto, ma anche quello successivo – una volta ripresa la marcia – di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.

Lo ha ribadito il Tribunale di Bari nell’ambito di un procedimento civile instaurato dal conducente di un veicolo multato per violazione dell’art. 145 co. 5 e 10 cds (“I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. (…)Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646”).

La violazione della predetta norma aveva cagionato un incidente stradale che aveva coinvolto un’altra autovettura.

Il presunto trasgressore e il proprietario del veicolo, avevano proposto opposizione contro il verbale di contravvenzione, eccependo che l’infrazione fosse stata contestata dai verbalizzanti giunti sul luogo del sinistro solo successivamente all’accadimento, i quali non avevano pertanto assistito all’evento, e dunque, l’accertamento era frutto di una errata descrizione della realtà dei fatti, basata solo su mere percezioni e congetture personali, non suffragate da alcun elemento di prova.

L’adito Giudice di Pace di Bari – previa assunzione della prova orale di un presunto testimone oculare del sinistro e sul rilievo della mancanza di una prova sufficiente in ordine alla commissione della violazione – accoglieva l’opposizione, annullando il verbale e compensando parzialmente le spese di lite.

Il ricorso in appello

Contro la citata sentenza, il Comune di Bari ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 383 Reg. Art. cds, insistendo per la legittimità dell’accertamento della violazione, chiedendone dunque, l’integrale riforma.

Ebbene l’appello è stato accolto perché fondato. La ratio decidendi della sentenza del Giudice di Pace era fondata essenzialmente sul dubbio dell’affidabilità del postumo accertamento compiuto dagli agenti non presenti al momento del sinistro e che, dunque, la dinamica dell’incidente non fosse stata ricostruita in maniera convincente.

Il Tribunale di Bari, in qualità di giudice dell’appello, ha innanzitutto evidenziato che “l’accertamento di una violazione al codice della strada, oggetto di un giudizio di opposizione, non coincide con l’accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale in vista della pronuncia di risarcimento del danno, giacché nel primo caso il vaglio giudiziale è esclusivamente incentrato sul riscontro della fondatezza della pretesa sanzionatone dell’Amministrazione” (Cass., sez. II, 16.1.2008, n. 728; Cms„ sez. II, 8.4.2009, n, 8552).

Il riferimento normativo

Invero l’art. 145 cds impone (al co. 1) ai conducenti, approssimandosi ad un’intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al co. 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti (“sono tenuti”) di fermarsi in corrispondenza della striscia d’arresto prima d’immettersi nell’intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall’Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.

La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.

Ciò significa che il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l’obbligo dell’arresto, ma anche quello successivo – una volta ripresa la marcia – di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106).

Infatti, secondo alcune pronunce di merito (Trib. Salerno, 10.2.1994, in Giur. Merito, 1994, 617), a differenza dell’obbligo imposto al conducente che s’immette nel flusso della circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell’obbligo di dare la precedenza, in area d’incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di “stop” ha contenuto esteso all’arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.

Tali principi sono stati recentemente riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 19.2.2009, n. 4055 e Cass., sez. III, 31.3.2011, n. 7439), secondo cui il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.

La presunzione di colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c.

In particolare nella motivazione della sentenza n. 4055/2009, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato testualmente che “la presunzione di colpa, posta dall’art. 2054 co. 2 cod. civ. a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo resta senz’altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11,06.1997, n, 5250). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo – liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso, come allorchè questo avviene nel caso in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l’esistenza di un segnale di “stop” (Cass. 1802.1998. n. 1724; Cass. 11.11.1975, n. 3804). A tal fine, è stato osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di “stop”, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l’obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di “stop” in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l’area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza” (cfr. Cass. Pen. 24.02.1984; Cass. Pen. 28.11.1988).

La valutazione degli elementi di prova

Peraltro il conducente di un veicolo, nel l’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Cass., sez. IV pen., 7.2.2008, n. 12361).

Ebbene nella vicenda in esame, le risultanze degli accertamenti svolti dai verbalizzanti, pur non rientrando nel campo di operatività dell’art. 2700 cod, civ., non possedendo cioè efficacia di prova legale, potevano essere ricomprese nel “materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. sez. VI, 1.4.2019 n. 9037).

Le complessive acquisizioni istruttorie avevano dimostrato che il conducente del veicolo sanzionato, giunto all’intersezione (là dove era presente segnaletica verticale indicante “stop”), si era immesso nell’area del crocevia senza concedere la dovuta precedenza al conducente del veicolo incidentato, provocando in tal modo l’impatto fra la parte laterale posteriore destra della sua autovettura e la parte anteriore del mezzo antagonista.

Ed invero, in presenza del segnale di stop, il ricorrente avrebbe dovuto improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza.

In particolare, avrebbe dovuto arrestare completamente la marcia dell’auto; accertare l’assenza di veicoli nell’area dell’intersezione che intendeva impegnare; riprendere la marcia soltanto dopo aver appurato con certezza che il crocevia non fosse interessato dal passaggio di alcun mezzo di circolazione.

Tale semplice cautela comportamentale avrebbe consentito di evitare indubitabilmente la collisione con l’altra autovettura.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Bari (Sezione Terza, sentenza n. 4136/2019) ha ritenuto affidabile la ricostruzione operata dagli accertatori e conseguentemente legittima la violazione contestata.

La redazione giuridica

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