Il decesso del difensore fa ritenere la notifica effettuata via PEC tamquam non esset. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16005/2019
La vicenda
Contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di L’Aquila che lo condannava alla pena di mesi due di reclusione, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, l’imputato presentava ricorso per cassazione.
Preliminarmente rilevava che le notifiche per la citazione relative al giudizio d’appello, all’esito della decisione di primo grado, erano state effettuate a mezzo “PEC” presso lo studio dell’avvocato di fiducia ove era stato anche eletto domicilio.
Tali comunicazioni, tuttavia, non erano mai pervenute al destinatario (per “mancata consegna”) a causa del decesso del predetto difensore.
La richiesta di rimessione in termini
Perciò, egli formulava istanza di rimessione del termine con conseguente annullamento della sentenza d’appello, di fatto mai notificata per i motivi appena citati.
A detta del ricorrente il decesso dell’avvocato, difensore di fiducia del ricorrente, integrava l’ipotesi di forza maggiore di cui all’art. 175 c.p.p., comma 1.
La sentenza impugnata doveva pertanto, essere dichiarata nulla per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato e del suo difensore, nel frattempo deceduto, evenienza che aveva impedito al ricorrente di partecipare al processo per far valere i propri diritti.
Il giudizio di legittimità
Se è pur vero che sull’imputato, che abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, incombe l’obbligo di comunicare la morte del domiciliatario ex art. 161 c.p.p., comma 1, è comunque necessario che all’inidoneità dell’elezione di domicilio consegua la notificazione mediante consegna al difensore, in tal caso da nominarsi d’ufficio, essendo il ricorrente rimasto privo di quello di fiducia.
Per i giudici della Cassazione, la notifica effettuata dalla Corte territoriale a mezzo PEC al difensore di fiducia, doveva ritenersi omessa non tanto per la dizione “mancata consegna” contenuta nel messaggio, [evenienza che non legittima a ritenere la comunicazione effettuata come non avvenuta, specie quando la mancata ricezione, ferma restando la necessità del deposito in cancelleria dell’atto, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, sia frutto di inottemperanza dell’obbligo – gravante sul soggetto abilitato – di dotarsi di un adeguato servizio] quanto, piuttosto, perché il decesso del difensore fa ritenere detta comunicazione tamquam non esset.
E poiché l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia dell’imputato, sia del difensore di fiducia, realizza una nullità d’ordine generale insanabile, è stato disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio di merito.
La redazione giuridica
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