La prescrizione dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992 (Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2022,  n.10949).

La prescrizione dell’indennizzo per le patologie derivanti da emotrasfusione è l’oggetto posto al vaglio della Suprema Corte, qui oggetto di commento.

La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’appello del Ministero della Salute e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertati la prescrizione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ritenendo che la stessa fosse stata presentata quando era ormai decorso il termine triennale di decadenza.

Difatti, la Corte territoriale ha accertato che fin dal 2000 la ricorrente fosse a conoscenza della patologia, della cronicità della stessa e della sua eziologia virale e che già all’epoca fosse configurabile un danno epatico ascrivibile all’ottava categoria della tabella A, di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, come rilevato dalla Commissione Medica. A partire dal 2000, la paziente era stata presa in carico dal reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Ravenna e sottoposta a plurimi esami strumentali. Secondo i Giudici di appello, la paziente, a conoscenza fin dal 2000 della patologia e in contatto con sanitari specializzati nella cura della stessa, era in condizioni, usando l’ordinaria diligenza, di comprendere l’eziologia della malattia diagnosticatale, essendo a quell’epoca patrimonio conoscitivo dell’uomo medio la correlazione tra trasfusioni di sangue infetto e insorgenza di epatopatie.

La paziente impugna la decisione lamentando che la biopsia epatica eseguita il 10.10.2000 attestava solo l’esistenza della patologia e non anche il nesso causale della stessa con la trasfusione, e neppure il superamento della soglia minima di indennizzabilità.

Inoltre, lamenta che la Corte di merito ha violato l’art. 2697 c.c., in quanto non ha considerato che era compito del Ministero, in base alle regole di distribuzione dell’onere probatorio, dimostrare che già nel 2000 ella conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, la riconducibilità causale della malattia alla trasfusione, sulla base di dati di fatto obiettivi.

Le censure non sono accoglibili.

A norma della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere presentata nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e il termine della prescrizione dell’indennizzo decorre da quando l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

La Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la disposizione sopra menzionata, che ha introdotto il termine di prescrizione dell’indennizzo, a pena di decadenza, anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente dal momento dell’acquisita conoscenza dell’esito dannoso dell’intervento terapeutico non è talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell’indennizzo.

Il termine triennale di prescrizione dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997.

In generale, sottolineano gli Ermellini, in tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell’evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l’intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dal T.U. approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, tabella B annessa, come sostituita dal D.P.R. n. 834 del 1981, tabella A allegata.

La Corte d’Appello si è attenuta a tali principi avendo considerato maturata la triennale prescrizione dell’indennizzo, in quanto ha considerato maturata la decadenza triennale in relazione alla domanda amministrativa del 2016, sul rilievo che, a partire dal 2000, la paziente avesse conoscenza della patologia epatica contratta, della sua cronicità e della eziologia virale della stessa.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato poiché inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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