In caso di azione ex art. 2051 cc esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 cc, nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio perché si applica la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, cc, (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26521).
Il fatto
I danneggiati si rivolgono all’autorità giudiziaria, affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità della AUSL, ex art. 2051 cc, ed in via concorrente od alternativa ex art. 2043 cc, nella causazione del danno, patrimoniale e non, patito a seguito delle consistenti infiltrazioni di acqua nell’immobile di loro proprietà in Foligno, adibito da oltre settant’anni allo svolgimento di attività commerciale nel settore dell’abbigliamento, infiltrazioni culminate nel crollo delle travi del tetto posto sull’intradosso della proprietà AUSL.
Secondo i danneggiati le importanti infiltrazioni deriverebbero dalle condizioni di fatiscenza dell’immobile soprastante e, comunque, dalle parti dell’edificio nella materiale ed esclusiva disponibilità della ASL, proprietaria esclusiva del sottotetto.
Costituitasi in giudizio, l’ASL, oltre a resistere all’avversa domanda, eccepiva, preliminarmente, che legittimato passivo sarebbe stato “l’ente condominio”. Il Tribunale accoglieva la domanda dei danneggiati e liquidava l’importo complessivo di €25.357,07, per le spese sostenute in relazione agli interventi di bonifica, per danni alle merci e per lucro cessante, in ragione della chiusura dei locali.
Invece la Corte di Appello, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della ASL, legittimazione sussistente in capo all’intero condominio.
Il giudizio di accoglimento della Corte di Cassazione
I ricorrenti denunciano l’erroneità della decisione di appello che violerebbe, in primo luogo, l’art. 2055 cc, disposizione in forza della quale ben può il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. Inoltre, la Corte di Perugia avrebbe errato anche nel richiamare, a sostegno del difetto di legittimazione della ASL, la tesi del “’principio della necessaria convocazione dell’assemblea per le decisioni comuni” ex art. 1105 cc, così avendo inteso porre “quale condizione per l’azione preordinata al risarcimento da fatto illecito ex artt. 2043/2051 cc (quale è l’iniziativa degli odierni ricorrenti) la previa convocazione dell’assemblea, quantunque il danno si fosse già verificato”.
Preliminarmente la Cassazione chiarisce che l’espressione “legittimazione passiva”, adoperata dalla Corte territoriale, è impropria, giacché ciò che essa ha (erroneamente) escluso è la “titolarità passiva” del rapporto controverso, che nulla ha a che vedere con la legittimazione passiva.
Difatti, la legittimazione ad causam dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) “costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale”.
I Giudici di appello, non hanno riscontrato il difetto di corrispondenza in cui si sostanzia il difetto di legittimazione passiva, ma hanno escluso che la concreta titolarità del rapporto in giudizio facesse capo all’ASL, pervenendo, però, ad una conclusione erronea.
La regola della responsabilità solidale
In caso di azione risarcitoria per danni da cose in custodia di proprietà condominiale si applica la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, cc, individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili e, quindi, titolari dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio dal danneggiato.
La responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cc presuppone l’individuazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia, tale soggetto non può “essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 cc.
Sulla base di tali pacifici principi i Giudici di appello hanno errato nell’escludere la titolarità, dal lato passivo, nel rapporto controverso, della condomina ASL Umbria 2.
Conclusivamente, la censura viene accolta e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno





