La sindacabilità della valutazione di fatto

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Vengono citati a giudizio la compagnia Generali e il Comune di Reggio Calabria per il sinistro stradale mortale per ottenere il risarcimento dei danni patiti dai congiunti della vittima. Alla Suprema Corte i parenti chiedono una valutazione di fatto che non è censurabile in Cassazione.

Costui, mentre percorreva a bordo della propria moto le strade del Comune di Reggio, giunto a una intersezione, fu tamponato da un’auto rimasta sconosciuta che ne provocò la caduta dal mezzo ed il decesso a seguito di impatto contro una palma.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Roma accoglie la domanda nei confronti della compagnia Generali (per oltre cinquecento mila euro), rigettandola invece nei confronti del Comune.

La Corte d’Appello di Roma, invece, ha rilevato la sussistenza di plurimi elementi di incongruenza nelle testimonianze, soprattutto in relazione all’individuazione dei testi, e alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Ha difatti ritenuto che, a seguito di esame dei danni materiali riportati dal motociclo, fosse verosimile che la vittima avesse perso il controllo della moto a causa dell’alta velocità mentre mancavano riscontri certi sulla presenza del veicolo ignoto. Quindi la domanda è stata rigettata per incertezza degli elementi probatori acquisiti in giudizio.

La sindacabilità della valutazione di fatto

Il vaglio della Corte di Cassazione che respinge per inammissibilità.

Stabilire come si sia svolto un sinistro stradale, e se ve ne sia prova, è una valutazione di fatto e non di diritto, non censurabile in Cassazione. Inoltre l’omesso esame di uno più elementi istruttori non è causa di nullità della sentenza, quando – come nella specie – gli elementi complessivamente valutati diano sufficientemente conto dell’iter logico seguito dal giudicante.

La Suprema Corte conferma integralmente la valutazione espressa dal secondo Giudice di merito.

Le censure dei familiari della vittima non intaccano la ratio decidendi secondo cui l’attore, onerato della prova del fatto e della sua imputabilità a veicolo rimasto ignoto, non ha dato prova non solo dello scontro tra due veicoli. In concreto, le censure manifestano dissenso dall’apprezzamento del materiale probatorio specificamente considerato dal Giudice, e come tale, si pone al di fuori della tecnica di deduzione della violazione dell’art. 2729 c.c.

Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4273).

Avv. Emanuela Foligno

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