L’autosegregazione della vittima nella propria camera, determinata dal timore di nuove aggressioni, costituisce un elemento rilevante per valutare l’intensità e la natura delle condotte poste in essere. L’analisi comparativa tra i comportamenti delle parti esclude qualsiasi reciprocità lesiva, confermando la prevalenza delle azioni violente e il conseguente clima di sopraffazione. Quindi il ricorso proposto dall’imputato viene dichiarato inammissibile poiché le condotte accertate nei confronti della persona offesa delineano un quadro di abituale vessazione (Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 10 novembre 2025, n. 36533).
I fatti
Il Tribunale di Brescia condanna l’uomo alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di lesioni personali aggravate. La Corte d’appello di Brescia riqualifica il fatto come percosse e minaccia continuate, rideterminando in cinque mesi di reclusione la pena irrogata per tali reati e per quello di lesioni personali.
Con la sentenza n. 46659 del 18/10/2023, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione:
- a) in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e della parte civile, annulla la sentenza del 06/10/2022 della Corte d’appello di Brescia, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello per un nuovo giudizio.
- b) dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato.
L’indagine sull’autosegregazione della vittima
La Sesta sezione penale ha specificamente deciso che nel giudizio di rinvio: “occorrerà in primo luogo verificare l’intensità delle condotte commesse ai danni della persona offesa, verificando, in particolare, se la scelta di una tendenziale autosegregazione nella camera da letto sia stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell’imputato, ovvero trovi una più ampia giustificazione nell’autonoma decisione della persona offesa di limitare i contatti con C.”:
“[a]l contempo, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa tra le aggressioni fisiche e verbali subite dalla persona offesa e le minacce ed offese da quest’ultima rivolte all’imputato, al fine di stabilire se vi sia stata una paritaria reciprocità di condotte lesive, ovvero se debba riconoscersi la prevalenza delle azioni lesive poste in essere dall’imputato e se le stesse abbiano assunto i caratteri della ripetitività e gravità richiesti per la induzione di quello stato di abituale sofferenza e vessatorietà che contraddistingue il reato di maltrattamenti”.
Con sentenza del 22/01/2025, la Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, concedeva all’imputato la sospensione condizionale della pena e confermava, nel resto, l’indicata sentenza di primo grado. Anche questa decisione viene impugnata dall’imputato.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe “viziata da una erronea e parziale lettura della pronuncia di rinvio […] e, soprattutto, da una parziale utilizzazione degli elementi di prova necessari a condurre gli accertamenti comparativi richiesti con la pronuncia di rinvio”.
L’analisi dell’attendibilità del racconto della persona offesa
In effetti, l’indagine, che era stata demandata alla Corte d’appello di Brescia dalla Sesta sezione penale, di verificare se l’autosegregazione della donna persona offesa nella camera da letto fosse stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell’imputato o dell’autonoma decisione di limitare i contatti con lui, imponeva la necessità di un’analisi dell’attendibilità del racconto della persona offesa, la quale aveva affermato la necessità della sua reclusione nella camera da letto.
Secondo il ricorrente, “il semplice uso non preconcetto delle parole utilizzate dalla teste deve essere posto in relazione con tutto il materiale probatorio entrato in processo, ed in particolare con la versione che la stessa donna fornisce della sua aggressività e veemenza (aggressività inspiegabile, considerato che era stato proprio l’imputato a troncare la relazione […])”. La Corte di Brescia, pertanto, “isolando un passo della deposizione di una teste, in particolare, quello secondo cui la donna “doveva per forza arrivare a casa prima che tornasse lui perché si voleva chiudere in camera“, non avrebbe “fatto un uso letterale delle dichiarazioni della teste”.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di Brescia sarebbe “partita invariabilmente dal presupposto che l’atteggiamento verbalmente aggressivo oltre il prospettabile dei messaggi della persona offesa acquisiti in giudizio, e già interpretati dalla prima sentenza della Corte d’appello, siano ininfluenti perché incomparabili quanto a gravità con i fatti di aggressività contestati già nel luglio 2017”.
L’intervento della Cassazione
Il ricorso è inammissibile perché è proposto per motivi infondati e in parte non consentiti.
Innanzitutto, non è sindacabile la valutazione del Giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.
Il primo dei due compiti che erano stati devoluti alla Corte di Brescia con la sentenza rescindente menzionata sopra, era quello di “verificare l’intensità delle condotte commesse ai danni della persona offesa, verificando, in particolare, se la scelta di una tendenziale autosegregazione nella camera da letto sia stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell’imputato, ovvero trovi una più ampia giustificazione nell’autonoma decisione della persona offesa di limitare i contatti con l’uomo”.
La Corte bresciana ha rappresentato che: il fatto che buona parte delle indicate dichiarazioni testimoniali fosse de retato dalla persona offesa non si potesse ritenere dirimente, atteso che i contatti tra la persona offesa e i testimoni erano avvenuti in stretta prossimità temporale con i fatti di cui all’imputazione e che le affermazioni della stessa p.o. erano coerenti con la sua condotta, la quale era stata oggetto di diretta percezione da parte della testimone P. La paura che era nutrita dalla persona offesa è sorta dagli episodi di violenza dei quali la stessa era stata vittima da parte dell’imputato. Ergo, l’argomentazione della Corte d’appello di Brescia del fatto che l’”autosegregazione” alla quale la p.o. si era sottoposta col vivere rinchiusa nella camera da letto era stata il frutto del timore di subire aggressioni da parte dell’imputato non palesa alcuna contraddizione né manifesta illogicità.
Violenza e maltrattamenti in famiglia
Passando ora, all’altro “compito” che era stato devoluto dalla Sesta sezione penale alla Corte d’appello di Brescia, cioè quello di procedere a una valutazione comparativa tra le aggressioni fisiche e verbali subite dalla p.o. e le minacce e le offese che erano state da questa rivolte all’imputato, al fine di stabilire se vi fosse stata “una paritaria reciprocità di condotte lesive” in tema di maltrattamenti in famiglia:
- a) l’estensione dell’arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato;
- b) a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della “maggiore capacità di resistenza” dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente;
- c) il reato non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti.
Comparazione “tra gravità penali dei comportamenti” dell’imputato e della persona offesa
La Corte di Brescia non ha svolto una comparazione “tra gravità penali dei comportamenti” dell’imputato e della persona offesa ma, in adempimento del compito che le era stato devoluto con la sentenza rescindente, ha verificato che le condotte lesive che erano state concretamente poste in essere dall’imputato e dalla persona offesa non si potevano ritenere “comparabili e paritarie”, dovendosi invece ritenere la prevalenza di quelle poste in essere dall’imputato. Difatti, mentre le condotte della p.o. erano essenzialmente consistite in insulti, ancorché pesanti, le condotte che erano state tenute dall’imputato nel mese di luglio 2017 erano consistite anche in reiterati, ancorché concentrati nel tempo, e gravi, soprattutto l’ultimo del 26/07/2017, contegni di violenza fisica, i quali avevano ingenerato nella p.o. quello stato che l’aveva indotta all’evidenziata “autosegregazione” nella camera da letto.
Ciò posto, la decisione della Corte di Brescia che da come integrato il reato di maltrattamenti in famiglia, risulta del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, oltre che in linea con i principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione rammentati sopra.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno






