Il Tribunale amministrativo regionale ha escluso l’interesse ad agire da parte di un cittadino multato per divieto di sosta, che aveva richiesto alla Municipalità di sapere quante altre contravvenzioni erano state comminate in virtù dell’ordinanza comunale

Un cittadino di un Comune del Molise si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale dopo aver trovato un avviso di accertata violazione sul parabrezza della propria auto in virtù di un’ordinanza municipale che imponeva il divieto di sosta in una piazza la fine di consentire lo svolgimento di alcune manifestazioni.
Il ricorrente affermava che molte altre automobili avevano comunque sostato nello stesso luogo senza tuttavia essere multate. Per tale motivo aveva presentato un’istanza di accesso agli atti chiedendo all’amministrazione cittadina quante violazioni ai sensi dell’art. 7 C.d.S. (sosta in località vietata) fossero state accertate nei giorni e nel luogo in cui era vigente in divieto.
Con un’ulteriore comunicazione, inoltre, aveva evidenziato al Comune che la contravvenzione era stata elevata solamente per la propria vettura, configurando una discriminazione derivante, a suo avviso, dal fatto che il giorno prima lui stesso aveva segnalato ai vigili un’autovettura in sosta davanti al proprio garage, facendo comminare la relativa multa e determinando, quindi, una sorta di “ritorsione” da parte dei vigili.
In seguito al tacito rigetto dell’istanza di accesso agli atti da parte della Municipalità, il cittadino aveva quindi presentato ricorso al Tar lamentando di non aver ricevuto le informazioni richieste e, in particolare, denunciando la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (articolo art. 97 Cost. della Costituzione) e la violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ritenendo che il Comune avesse con il proprio silenzio negato l’accesso ai documenti richiesti.
Il TAR del Molise, con la sentenza n. 81 del 15 marzo 2017, ha tuttavia respinto il ricorso sostenendo che il ricorrente non avesse alcun interesse a proporre la domanda giudiziale. Secondo il Tribunale, infatti, “al di là della dubbia sussistenza di un obbligo dell’ente intimato a riscontrare l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere informazioni strumentali ad un controllo sull’azione dell’ente che pare travalicare l’interesse dell’istante”, il Comune aveva fornito integrale riscontro alla richiesta di informazioni proposta dal ricorrente. Il ricorrente, infatti, non aveva domandato di acquisire dei documenti in possesso del Comune, ma aveva genericamente richiesto che il Comune comunicasse “un dato numerico, ovvero il numero di contravvenzioni elevate”.

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