Le gravi lesioni provocate non escludono la legittima difesa (Cassazione penale., sez. V, dep. 13 dicembre 2023, n. 49674) e dunque la declaratoria di non punibilità per il fatto.
Interessante decisione della Cassazione penale riguardante la proporzionalità della reazione eguale e contraria, posta in essere per prima dalla stessa persona offesa.
I fatti
La vicenda riguarda la condotta dell’imputato che, intervenendo per difendere il fratello minorenne dalle minacce di tre persone, sferra un violento pugno ad uno degli aggressori procurandogli serie lesioni al volto.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Savona assolveva l’imputato dal reato di lesioni dichiarate guaribili in giorni trenta.
Propone ricorso immediato per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 52 c.p. per la legittima difesa ed evidenziando che l’imputato si era posto volontariamente nella situazione di pericolo, accorrendo sul posto su richiesta del fratello, pertanto non sussisteva “la necessità della reazione” in quanto egli avrebbe potuto fuggire o organizzare un diversivo non violento rispetto all’aggressione; mancava, ad ogni modo, la proporzionalità della reazione, considerate le più gravi lesioni riportate dalla persona offesa, che pure aveva aggredito per primo, sferrando un pugno all’imputato.
Il giudizio della Cassazione
La Cassazione ritiene il ricorso infondato perché riguarda anche circostanze di fatto e non solo di diritto.
Sotto un primo profilo, l’imputato non si è posto volontariamente in una situazione di pericolo, essendo accorso sul luogo su richiesta del fratello minorenne, essendosi recato presso casa loro tre ragazzi, tra i quali la persona offesa. Solo a volere considerare questa circostanza, non ricorre la determinazione volontaria dello stato di pericolo che esclude la configurabilità della legittima difesa per difetto del requisito della necessità della difesa, nel senso che l’esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata.
In secondo luogo, la reazione dell’imputato è scaturita dal requisito della necessità anche sotto l’ulteriore profilo della concreta difficoltà dello stesso di darsi alla fuga o di reagire con altre modalità “pacifiche”, alla presenza di soggetti che si trovavano sul posto con la persona offesa e che avrebbero ragionevolmente impedito la fuga, ovvero impedito di inibire l’ulteriore protrarsi dell’azione aggressiva.
Quanto alla proporzionalità della reazione, viene osservato che l’unica azione aggressiva dell’imputato nei confronti della persona offesa è consistita in quella, eguale e contraria, posta in essere per prima dalla stessa, ossia nello sferrargli a propria volta un pugno a mani nude.
Per tale ragione non può ritenersi vi sia un difetto di proporzionalità della reazione solo per i più gravi esiti che il pugno ha poi avuto sulla persona offesa.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno





