Lesione del nervo sciatico esterno sinistro viene addebitata ai Sanitari (Tribunale di Rimini, Sentenza n. 867/2021 del 29/09/2021-RG n. 4400/2017).

Lesione del nervo sciatico derivante da prestazione professionale svolta senza l’esigibile standard richiesto in casi consimili.

A fondamento della pretesa, l’attore esponeva che, in data 15.07. 2014, si sottoponeva ad intervento chirurgico di artroprotesi dell’anca sinistra presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Riccione.

In sede post -operatoria, lamentava un forte dolore e formicolio all’arto inferiore sinistro, con completa impossibilità di dorsiflessione del piede e gli veniva diagnosticata l’insorgenza di una ” paresi dello SPE sinistro “, con peggioramento delle capacità motorie dell’arto e di deambulazione.

Seguiva complesso iter clinico, al cui esito l’attore si sopponeva, in data 10 .10. 2014, ad un “intervento di neurolisi nervo sciatico popliteo esterno a sinistra, al preciso fine di apportare un miglioramento all’accertata ipostesia e deficit della flessione dorsale del piede e dita a sinistra” e per tentare di ridurre la forte algia al dorso del piede sx .

All’esito delle cure effettuate, tuttavia, l’attore lamentava la persistenza di postumi permanenti, che imputava alla condotta dei medici che lo avevano operato .

Incardinava il procedimento ex art. 696 -bis c.p.c. R.G. 3694/2015, che si concludeva in data 25.03. 2016 con il deposito della relazione da parte del CTU, ciònonostante le parti non raggiungevano un accordo.

La convenuta evidenzia che in sede di ATP il CT U non forniva le risposte e le precisazioni dovute circa le ” due ipotesi patogeniche ” proposte e non avesse indicato quale potesse essersi verificata nel caso di specie ( “una in base alla quale …durante l’intervento negli indispensabili movimenti di flessione del ginocchio…una forte trazione abbia lesionato il nervo sciatico…, l’altra in base alla quale si sarebbe …verificata forte compressione del nervo sciatico…durante l’intervento chirurgico…ipotesi sostenuta anche in base al fatto che durante il successivo atto operatorio effettuato 10.10.2014 presso la Divisione di Neurochirurgia dell’Ospedale Policlinico Maggiore di Milano si rilevavano tenaci aderenze fasciali lungo il nervo peroneale” ).

Secondo la convenuta, dalla cartella clinica del ricovero emergeva l’avvenuto rispetto da parte dell’équipe sanitaria delle linee guida e della ” checklist di sicurezza in sala operatoria “, previste per quella tipologia di intervento chirurgico.

Il Giudice dispone nuova CTU e acquisisce il fascicolo dell’ATP.

Nella prima giornata post-operatoria era rilevato deficit motorio a carico del territorio di distribuzione dello sciatico popliteo esterno (SPE), in particolare a carico di tibiale anteriore (TA) ed estensore proprio dell’alluce (EPA) con conservazione della mobilità dell’estensore comune delle dita (ECD) e della sensibilità. Per tale motivo era impostata terapia corticosteroidea in associazione a Nicetile ed erano prescritti esercizi di mobilizzazione. Nel referto di visita specialistica fisiatrica del 18 Luglio 2014 era documentato “deficit EPA ed ECD 1/5, parestesie lungo il decorso dello SPE. Non si rilevano deficit prossimali “.

Alla dimissione, avvenuta il 23 Luglio 2014, era suggerito di proseguire il protocollo riabilitativo, di utilizzare stampelle per 7 giorni per poi passare alla sola stampella destra fino al successivo controllo e di indossare calze antitrombo. Era altresì prescritta terapia anticoagulante, antinfiammatoria e neuroprotettiva.

Nel corso della visita fisiatrica del 29 Luglio 2014, lo specialista, rilevando “deficit SPE sn, con ipostenia e deficit sensitivo gamba e piede sn … ipotrofismo ipostenia AI sn in particolare a livello distale TA EPA ECD e peronei 1/5 MRC”, consigliava l’esecuzione di 10 sedute di rieducazione del cammino, rinforzo dei glutei e degli altri muscoli coinvolti con esercizi attivi assistiti ed elettrostimolazione, nonché suggeriva di proseguire l’assunzione di Nicetile per ulteriori 30 giorni.

In data 05 Agosto 2014 era sottoposto a visita specialistica neurologica il quale documentava un “quadro compatibile con deficit SPE sin da verosimile neuropatia meccanica (compressione prolungata al capitulum fibulae?)”.

Nel certificato di visita specialistica ortopedica, del 22 Agosto 20 14, era segnalato : “esiti di artroprotesi anca sx con stupor dello SPE, si consiglia svezzamento delle calze, smetta con il clexane, continui con la tp farmacologica in atto, esegua EMG già prenotata, si consiglia visita presso il centro di tp antalgica in senso prioritario, prossimo controllo fra circa 3 mesi.”.

Il giorno seguente era visitato da altro Medico che rilevava la presenza di un dolore neuropatico (VAS 6 -10) nel territorio dello SPE sinistro, deficit della dorsiflessione del piede, ipoestesia della superficie laterale della gamba ed iperalgesia del piede, modificava la terapia in atto.

In data 15 Settembre 2014, si sottoponeva ad EMG con riscontro di “marcati segni di sofferenza a carico del nervo peroneo comune di sinistra con denervazione muscolare subtotale, rallentamento della conduzione sia nel tratto capitello -caviglia che nel tratto sopra – sottocapitello e netta riduzione del CMAP da severo danno assonale “.

Il 18 Settembre 2014 veniva consigliata revisione chirurgica da effettuare al più presto. Nel corso della visita fisiatrica del 24 settembre 2014, erano documentati paresi di SPE sinistro con deficit completo del TA e EPA, disestesie al dorso del piede e cammino steppante, per cui erano suggerite 15 sedute di elettroterapia stimolante e 15 di rieducazione motoria, nonché adozione di molla di Codivilla.

Il 30 settembre 2014, veniva visitato presso il Policlinico di Milano, ove veniva accertata “lesione da intrappolamento del nervo peroneo al capitello fibulare sn. Indicato intervento chirurgico” .

Per tale motivo il 10 Ottobre 2014 veniva ricoverato al Policlinico di Milano. Le condizioni cliniche all’ingresso erano caratterizzate da “ipoestesia e deficit della flessione dorsale del piede e dita a sinistra … EON Tinel ++ alla testa della fibula a sinistra.Deficit della flessione dorsale del piede e delle dita piede sinistro. Ipoestesia faccia laterale gamba e dorso del piede sempre a sinistra … “.

Era pertanto sottoposto ad intervento di neurolisi del nervo sciatico popliteo esterno sinistro ed era dimesso il giorno seguente.

Nel corso della visita di controllo del 22 Ottobre 2014 erano rilevati ferita in ordine, lieve miglioramento della sensibilità della faccia esterna di gamba e iniziale miglioramento della flessione dorsale delle ultime quattro dita.

Durante la visita fisiatrica del 27 Ottobre 2014 , era riscontrato miglioramento della sensibilità in associazione ad assenza di dorsiflessione del piede sinistro e cammino steppante, per cui era consigliata ortesi tipo Codivilla, mentre alla visita del 01 Dicembre 2014 non era evidenziato alcun cambiamento sostanziale.

Alla visita del 09 Gennaio 2015, veniva suggerito di  continuare con elettrostimolazione, FKT ed esercizi in acqua, nonché di effettuare una ulteriore EMG. Il 22 Gennaio 2015, a seguito di un trauma diretto del I dito del piede sinistro occorso mentre saliva le scale, accedeva al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Rimini – Santarcangelo da cui era dimesso con diagnosi di contusione del pr imo dito del piede sinistro e con prognosi di 10 giorni.

Una nuova EMG del 05 Marzo 2015 documentava “sofferenza assonale del peroneo sx con blocco di conduzione nel tratto sopra sotto capitello; rispetto al controllo precedente … il quadro è sostanzialmen te invariato …” .

Il 17 Aprile 2015, la Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap riconosceva il paziente portatore di Handicap con ridotte o impedite capacità motorie/deambulatorie.

In data 29 Maggio 2015, per un trauma distorsivo della caviglia sinistra, si recava nuovamente al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Rimini -Santarcangelo da cui era dimesso con diagnosi di contusione del piede e dorso del piede sinistro e con prognosi di 7 giorni. Nel certificato di visita specialistica neurochirurgica del 18 Febbraio 2016 era riportato “… la situazione clinica e l’intervento di esplorazione e neurolisi del nervo SPE alla testa della fibula concordano con una sindrome da compartimento sin in acuto … tale situazione è frequente nella chirurgia del sistema nervoso periferico” .

Il 17 Aprile 2016 la Commissione di Rimini riconosceva il paziente invalido con una riduzione della capacità lavorativa pari al 55% e poneva limitazioni lavorative quali l’esclusione di lavori in altezza e dell’uso di scale da lavoro, la limitazione della movimentazione dei carichi di tipo medio -gravoso, nonché la stazione eretta e la deambulazione prolungate.

Il CTU,  ha ritenuto la scelta di intervento chirurgico di artroprotesi d’anca “conforme con quanto raccomandato in casi consimili proprio in considerazione della presenza di dolore e limitazione funzionale lamentati , rappresentando la natura “routinaria” dell’esecuzione dello stesso .

Dall’analisi della documentazione sanitaria, il CTU ha rilevato che il post -operatorio era caratterizzato dalla comparsa di “un deficit motorio a carico del territorio di distribuzione del nervo sciatico popliteo esterno sinistro ed in particolare a carico del tibiale anteriore e dell’estensore proprio dell’alluce “. Quindi il CTU ha evidenziato che ” Le lesioni del nervo sciatico rappresentano complicanze note della chirurgia ortopedica dell’anca e sono generalmente di origine iatrogena “, sottolineando come la letteratura medica in materia ordinariamente riconduca tali complicanze sia a ” nocumenti diretti (tra cui l’applicazione di apparecchi di contenzione troppo serrati), sia di tipo diretto, quali il pinzamento, la sezione, la trazione ecc. che si possono verificare durante gli interventi chirurgici che si svolgono nei distretti anatomici adiacenti al percorso del nervo “.

“Confermata la presenza di ” elementi univoci ” (descritti nella mancata segnalazione di condizioni predisponenti al verificarsi della lesione; nell’esecuzione dell’intervento in locus anatomico a stretto contatto con il percorso del nervo sciatico; nella registrazione nel post -operatorio della precoce insorgenza di stupor del nervo SPE; nella refertazione successiva che confermava la lesione; per ultimo, nella documentazione sanitaria del re -intervento presso il C****s di Milano) per ritenere l’intervento chirurgico di artroprotesi del 15.07. 2014 causa diretta ed esclusiva del nocumento a carico del nervo SP E sinistro. “In altre parole, vi sono elementi per ritenere che la prestazione professionale (leggasi atto chirurgico) sia stata evasa in assenza dell’esigibile standard richiesto in casi consimili e che la lesione provocata a carico del nervo sciatico popliteo esterno sinistro rappresenti substrato per il concretizzarsi di postumi iatrogeni civilmente risarcibili “.

La “relazione eziologica tra l’evento lesivo allo SP E di sinistra e l’inadeguata condotta, di tipo commissivo, dei Sanitari dell’Ortopedia di Riccione che operarono il paziente in data 15 Luglio 2014 , non ravvisando “fattori causali alternativi (anteriori, concomitanti o successivi), inseriti nella sequenza logico -temporale di riferimento, idonei ad interrompere il nesso causale tra condotta commissiva dei Sanitari ed evento lesivo” .

Pacifica la responsabilità della Struttura convenuta, il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni della Consulenza Medico-Legale.

Per contro, l’Azienda Ospedaliera non ha dimostrato che la lesione sia stata causata da fattori diversi dall’intervento chirurgico, né ha provato che, durante l’esecuzione di quest’ultimo, si siano manifestate delle difficoltà impreviste, tali da determinare l’insorgenza di una complicazione a carico del nervo sciatico.

Il CTU ha accertato: Inabilità temporanea biologica totale 20 (venti) giorni; Inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 20 (venti) giorni; Inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 40 (quaranta) giorni;  postumi di natura permanente nella “paralisi parziale del nervo sciatico esterno di sinistra” , nella misura del 17%.

Applicando le Tabelle milanesi, per un’invalidità permanente nella misura del 17%, il danno risarcibile è di euro 49.343,00.

Il complessivo danno non patrimoniale, viene dunque liquidato: Danno da invalidità permanente (17%) euro 49.343,00, Invalidità temporanea totale euro 2.460,00, Invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.230,00, Invalidità temporanea parziale al 25% euro 1.230,00, per complessivi euro 54.303,00

Inoltre, viene applicata la personalizzazione della liquidazione del danno, nella misura ritenuta equa del 10% sull’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, in considerazione delle ripercussioni subite dall’attore in conseguenza e per effetto dell’evento dannoso.

Le prove testimoniali hanno accertato che il danneggiato, in seguito al sinistro, è stato costretto a modificare sensibilmente le proprie abitudini di vita, rinunciando alla pratica di attività sportive e ricreative quali le escursioni e il trekking, che prima dell’intervento svolgeva con regolarità.

Tale elemento viene considerato dal Giudice, che riconosce, a favore dell’attore, l’ulteriore somma di euro 4.934 ,30 a titolo di personalizzazione.

Per quanto concerne la invocata lesione alla capacità lavorativa specifica, l’attore ha depositato documentazione idonea a dimostrare che fino al 04.04.2016 ha lavorato come geometra presso impresa edile con redditi netti di circa euro 21.000,00 negli anni 2012 e 2014 (anno in cui si è verificato il danno) e di circa euro 13.700,00 nell’anno immediatamente successivo.

In data 04.04.2016 l’attore è stato licenziato per il ” notevole calo di lavoro che ha colpito l’azienda e che determina la soppressione del posto di lavoro “, successivamente si è iscritto nelle liste degli invalidi civili aspiranti al collocamento obbligatorio ed è rimasto disoccupato almeno fino alla data del 04.05.2018.

Il CTU, sul punto, ha concluso che ” L’attività lavorativa, ovvero quella di geometra, appare connotata da diverse competenze, tra loro estremamente eterogenee, tra cui si annoverano operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, progetto, direzione e sorveglianza di costruzioni, nonché funzioni puramente contabili ed amministrative. E’ ovvio che il danno patito dall’attore, andando ad incidere sulla sua capacità motoria, presenti delle ripercussioni qualora lo si rapporti alle attività tipiche del geometra che richiedano abilità motoria, destrezza e possibilità di lavoro in altezza in piena sicurezza, mentre non denota alcun tipo di incidenza qualora lo si raffronti con mansioni che possono essere tranquillamente eseguite davanti ad una scrivania. Ne consegue, dunque, che la menomazione del periziando, in specie lesione del nervo sciatico, incida sulla capacità lavorativa specifica di geometra con effettuazione di sopralluoghi nei cantieri in misura pari ad 1 /3, giacché questa specifica mansione richiede abilità motorie che, giocoforza, nel caso del periziando sono limitate (si pensi, per corroborare quanto appena affermato, alla scheda compilata dalla Commissione Invalidi di Rimini, per la quale il paziente presenta attualmente limitazioni che riguardano i lavori in altezza, la movimentazione dei carichi, l’uso di scale da lavoro, la stazione eretta e la deambulazione prolungate). (…) E’, però, altrettanto evidente che al danneggiato non siano preclusi altri lavori dello stesso tipo (o comunque consoni alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione), posto che, come già ampiamente argomentato, il bagaglio conoscitivo di un geometra e le sue competenze professionali sono talmente ampie da consentirne, in via ipotetica, il rimansionamento in attività che non richiedano particolari abilità motorie (es. gestione di funzioni puramente contabili ed amministrative) “.

Ebbene, l’attore a causa della cattiva esecuzione dell’intervento, che ha causato lesione del nervo sciatico, ha sicuramente perso la capacità di svolgere alcune delle mansioni cui prima era addetto come geometra di cantiere, con conseguente maggiore difficoltà a reperire una diversa occupazione consona alle proprie attitudini.

Il danno da lucro cessante subito viene distinto, da un lato, nel danno patito nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della liquidazione (anni 2016 -2021) e, dall’altro lato, nel danno futuro, coincidente con il reddito verosimilmente perduto.

Per la prima voce di danno, considerata l’età non più giovane dell’attore, viene ritenuto verosimile che avrebbe potuto reperire altri lavori presso imprese edili, anche in forma non continuativa, percependo circa euro 12.000,00 netti all’anno.  

Su tale somma viene applicata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica indicata dal CTU (33,33%), da cui si ricava la somma di euro 4.000,00, che viene riconosciuta per un totale di sei anni, per un totale di euro 24.000,00.

Per quanto riguarda il danno futuro, viene calcolato il reddito verosimilmente perduto e moltiplicato per un adeguato coefficiente di capitalizzazione. Il reddito perduto di euro 4.000,00/annui viene moltiplicato  per il coefficiente di capitalizzazione adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura : applicando un coefficiente pari a 13,1752, avuto riguardo all’età del danneggiato al momento della liquidazione (62 anni), si addiviene all’importo totale di euro  52.700,00.

Il danno totale alla capacità lavorativa specifica viene, dunque, liquidato in euro 76.700,00, il tutto per una somma complessiva di euro 141.507,30 .

L’Azienda convenuta, inoltre, viene condannata al pagamento delle spese di giudizio, delle spese di ATP e di quelle di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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