Respinta la pretesa risarcitoria dei genitori di un bambino per la lesione al malleolo subita a scuola dopo uno scontro con un compagno

A seguito di un contrasto con un compagno di gioco era caduto, durante la lezione di educazione fisica, riportando una lesione al malleolo peroniero destro. I genitori dell’alunno minore, ritenendo che l’incidente si fosse verificato a causa dell’omessa vigilanza da parte dell’insegnante e del personale ausiliario avevano citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Scuola Media Statale frequentata dal figlio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal bambino.

In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda riconducendola all’ipotesi della responsabilità contrattuale, nella quale è previsto l’obbligo di vigilare anche sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

La  decisione veniva ribaltata dalla Corte di appello che rilevava la non imputabilità dell’inadempimento poiché l’insegnante di educazione fisica era presente e l’episodio si era verificato a seguito di un contrasto con un compagno di gioco e conseguente perdita di equilibrio dell’infortunato.

Nel ricorrere per cassazione, i genitori del ragazzo deducevano, tra gli altri motivi, la violazione dei principi in tema di onere della prova e la violazione l’articolo 1218 c.c.

A loro giudizio, ricorrendo la responsabilità contrattuale, gravava sul convenuto l’onere di fornire la prova liberatoria in considerazione della diligenza richiesta per quel tipo di attività di controllo. Tale prova non sarebbe stata fornita, perché il Ministero si sarebbe limitato ad allegare che il minore si era procurato da solo il danno. La circostanza che si trattasse di alunni dodicenni non farebbe venir meno l’onere di fornire la prova liberatoria e cioè la circostanza che l’evento dannoso si sarebbe verificato per causa non imputabile al Ministero.

La Suprema Corte, tuttavia, con l’ordinanza n. 7951/2020 ha ritenuto infondata la doglianza degli impugnanti, respingendo il ricorso.

Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte territoriale aveva correttamente inquadrato l’ipotesi in oggetto nella responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 c.c. richiamando il relativo regime probatorio, in conseguenza del quale sugli attori gravava l’onere di allegare il fatto e il nesso causale, mentre sul convenuto la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola.

Nel caso in esame la presenza dell’insegnante risultava non contestata. L’evento si era verificato durante lo svolgimento di una lezione di educazione fisica, laddove l’attività sportiva presenta un certo rischio, non eliminabile, neppure con l’adozione di rigorose norme di controllo e prudenza. Il Giudice a quo, pertanto, aveva ritenuto che, trattandosi di pratica sportiva prevista dai programmi scolastici e in difetto di ogni profilo di colpa da parte del docente, non fosse esigibile alcun comportamento ulteriore, trattandosi di fatto sostanzialmente imprevedibile e non imputabile a titolo di inadempimento.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE, INSEGNANTE CONDANNATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui