L’ex moglie ha citato dinanzi al Tribunale di Rimini il conducente del motociclo, il proprietario dello stesso e l’assicurazione, per ottenere il riconoscimento che il sinistro del 13 giugno 2009, in cui era stato ferito il suo ex marito (trasportato a bordo del motociclo), era attribuibile esclusivamente al conducente della moto. Inoltre, la donna richiede, come risarcimento per la lesione del diritto di credito la cifra di €302.600 per le lesioni subite dal suo ex marito.
Anteriormente a questa causa, con sentenza parziale del 5 luglio 2008, il medesimo Tribunale aveva dichiarato la separazione dei coniugi, confermando un assegno di mantenimento mensile dovuto dal marito alla moglie nella misura di €1.600. Così, nella citazione del primo grado della causa inerente il sinistro, la donna lamentava la lesione del diritto di credito, allegando quale danno emergente la mancata percezione dell’assegno di mantenimento coniugale e la lesione dell’aspettativa di credito verso il marito quale coniuge separato per diminuita sua capacità reddituale.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Rimini (sent. del 2/2/2017) condannava solidalmente i convenuti a corrispondere all’attrice la somma di €79.600. La Corte d’Appello di Bologna, invece, rigettava integralmente la domanda della donna.
La Corte d’Appello, aderendo alla tesi dell’assicurazione, ha riformato la sentenza dichiarando che “l’assunto secondo cui risulterebbe raggiunta la prova che il danno di cui l’attrice chiedeva il risarcimento sia scaturito nell’originario depauperamento del patrimonio del marito, in seguito al venir meno del reddito, non è condivisibile” per difetto della “prova dell’incapienza del patrimonio della vittima del sinistro a soddisfare l’obbligazione divorzile”. Onere probatorio attoreo sarebbe stato, “in tale prospettiva”, dimostrare di avere preventivamente escusso il debitore principale, ovverosia l’ex marito, e di non aver potuto soddisfare il credito nonostante il risarcimento della compagnia”.
Quindi, i Giudici di appello non hanno ricondotto il ragionamento motivazionale alla chance di per sé, bensì di un difetto di prova del danno conseguito per via mediata dal sinistro perché l’attrice non avrebbe provato la lesione del diritto di credito e che il sinistro stesso abbia portato l’incapienza del patrimonio dell’ex marito, debitore rispetto al credito, e non ha neppure provato di avergli chiesto l’originario diretto credito.
Il primo Giudice ha ritenuto provato dalla donna il suo diritto all’assegno di mantenimento di €1600 mensili per altri tre anni e mezzo dopo il sinistro e l’assegno di mantenimento di €800 per ulteriori due anni, cioè fino al luglio 2015. La Corte territoriale dichiara, in sostanza, che la quantificazione dell’assegno divorzile è regolata dall’articolo 5, sesto comma, l. 898/1970, di cui richiama i criteri, per affermare poi che l’attrice non aveva fornito prova rispetto a detti criteri.
L’intervento della Cassazione
Queste censure, tuttavia, vengono respinte dalla Cassazione perché si risolvono in critiche fattuali e comunque, i criteri normativi per la determinazione dell’assegno in favore del coniuge sono proprio quelli evincibili dalla Legge 898/1970 (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2024, n.27011).
Venendo alle censure mosse dal conducente del motociclo, egli riconosce che l’appello della compagnia aveva “identico contenuto sostanziale” rispetto al suo. È evidente, allora, che essendo stato accolto l’appello di Vittoria Assicurazioni, questo motivo è privo di interesse.
In conclusione, il ricorso principale della donna viene rigettato, assorbito quello incidentale.
Avv. Emanuela Foligno