Il Tribunale di Pisa ha chiarito che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere ancorato alle risultanze probatorie e non può tradursi in una duplicazione delle voci risarcitorie. In particolare, il danno morale richiede un’autonoma allegazione e prova, mentre la personalizzazione del danno biologico per cenestesi lavorativa è consentita quando le lesioni producano specifiche conseguenze sulla vita del danneggiato, come una maggiore gravosità nello svolgimento dell’attività lavorativa (cenestesi lavorativa), pur senza incidere sulla capacità di produrre reddito(Trib. Pisa, sent. n. 621 del 04/06/2026).
I fatti di causa
La vicenda traeva origine dalla domanda risarcitoria proposta dalla vittima di un’aggressione avvenuta all’interno di un bar, dove il convenuto lo aveva colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Nel tentativo di difendersi, l’attore aveva riportato gravi lesioni alla mano sinistra, tali da richiedere un intervento chirurgico e un periodo di ricovero.
Oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, l’attore domandava anche il sequestro conservativo dei beni del convenuto.
Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio, eccepiva ogni addebito, sostenendo la propria incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti e deducendo che l’aggressione fosse stata preceduta da provocazioni.
L’accertamento della responsabilità
Alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare dei testi escussi e della CTU medico-legale, il giudice riteneva pienamente dimostrata la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., sottolineando come le testimonianze avessero ricostruito univocamente la dinamica dell’aggressione e come la perizia svolta nel procedimento penale avesse escluso qualsiasi incapacità naturale dell’aggressore, confermandone la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Altresì, il Tribunale respingeva l’eccezione difensiva riguardante la provocazione, precisando che l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p. non può incidere sulla misura del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., in quanto non integra un concorso colposo del danneggiato idoneo a ridurre il danno risarcibile.
La liquidazione del danno
La liquidazione del danno veniva effettuata applicando le Tabelle di Milano 2024. Il Tribunale riconosceva il danno biologico temporaneo e permanente, quantificando un’invalidità permanente del 3%.
Veniva, invece, escluso il danno morale, dal momento che il dedotto stato ansioso era rimasto una mera allegazione priva di riscontri probatori. Il giudice precisava che il riconoscimento automatico di tale voce determinerebbe un’inammissibile duplicazione risarcitoria rispetto ai pregiudizi già ricompresi nel danno biologico.
Il riconoscimento della cenestesi lavorativa
Pur escludendo qualsiasi diminuzione della capacità di produrre reddito, il giudice osservava che i postumi permanenti rendevano più gravoso e faticoso lo svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana, circostanza emersa sia dalla CTU sia dalle prove testimoniali.
Pertanto, il Tribunale riconosceva una personalizzazione del danno biologico mediante una maggiorazione del 20% dell’importo relativo all’invalidità permanente, valorizzando il pregiudizio conseguente alla maggiore usura fisica nello svolgimento del lavoro.
Respinta la domanda per perdita di chance lavorativa
Anche la richiesta di risarcimento per la mancata assunzione stagionale presso uno stabilimento balneare non veniva accolta, in quanto l‘attore non aveva fornito alcuna prova concreta dell’effettiva occasione lavorativa perduta né dell’entità del reddito che avrebbe percepito, rendendo impossibile anche una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La condanna del convenuto
Il Tribunale condannava il convenuto al pagamento di 11.690,90 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Conclusioni
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che mira a garantire un risarcimento integrale, ma non duplicativo, del danno non patrimoniale. La pronuncia conferma che ogni autonoma voce di danno deve essere specificamente allegata e provata, non essendo sufficiente il mero richiamo alle conseguenze dell’illecito.
Particolare importanza assume anche il riconoscimento della cenestesi lavorativa quale elemento idoneo a giustificare la personalizzazione del danno biologico, a fronte del contestuale rigetto delle domande relative al danno morale e alla perdita di chance lavorativa per difetto di prova.
Infine, la decisione conferma che la funzione della personalizzazione del danno non è quella di ampliare automaticamente il risarcimento, bensì di adeguarlo alle concrete peculiarità del caso, nel rispetto dei principi di equità, uniformità e rigoroso accertamento probatorio.
Avv. Giusy Sgrò





