Lesioni micropermanenti: l’accertamento secondo criteri medico-legali rigorosi

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lesioni micropermanenti

Le micropermanenti sono quelle lesioni riportate dal danneggiato in occasione di un incidente stradale che comportano un’invalidità permanente compresa tra uno e nove punti percentuali, determinando in tal modo il diritto al risarcimento del danno biologico

In caso di lesioni micropermanenti, l’esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l’unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale

La vicenda

Il sinistro si era verificato verso le ore 7,00 del mattino tra l’autovettura condotta dall’attore e il veicolo condotto dal convenuto. Alle ore 8,05 dello stesso giorno, il danneggiato si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale e, dopo essere stato visitato dal sanitario di turno, veniva dimesso con diagnosi di “cervicoalgia post traumatica e trauma alla spalla sx” con prognosi di giorni 10, poi prolungata per ulteriori 7 giorni.

L’adito Tribunale aveva ritenuto che l’attore non avesse riportato, in conseguenza del sinistro, alcuna invalidità permanente proprio in considerazione della “lievissima entità delle lesioni refertate al P.S. del Presidio Ospedaliero”.

Nel caso di specie, nel quale il danneggiato aveva riportato per effetto del sinistro la distrazione muscolare del rachide cervicale e della spalla sinistra, non si era verificato per effetto di tali lesioni alcuna limitazione funzionale a carico del collo e della spalla sinistra (e, quindi, alcun peggioramento della qualità di vita del danneggiato).

A sostegno della propria decisione il giudice dell’appello aveva argomentato affermando che “l’esistenza obiettiva di una lesione non basta per ritenere esistenti postumi permanenti, posto che “danno” in senso giuridico non è la lesione del diritto, ma il pregiudizio che ne è derivato”; e che “danno biologico può ritenersi soltanto quelle compromissione dell’integrità psicofisica che sia suscettibile di essere accertata con criteri obiettivi e scientifici”.

L’accertamento delle lesioni micorpermanenti

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 50395/2019) ha confermato siffatta pronuncia perché conforme ai principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l’esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l’unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale.

Del resto, nel caso in esame, il ricorrente, nell’articolare la sua richiesta per danni permanenti, non aveva prodotto esami strumentali che avrebbero potuto essere oggetto di una valutazione obiettiva; di talché il giudice di appello aveva correttamente ritenuto di non dover disporre consulenza tecnica d’ufficio, avendo questa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti (e non di supplire a eventuali deficienze delle allegazioni delle parti: Cass. n. 1299/2014).

La decisione

La pronuncia è stata confermata anche nella parte in cui il Tribunale – dopo aver rilevato che la L. n. 27 del 2012, nell’escludere espressamente la possibilità di quantificare il danno da lesione micro-permanente in assenza di accertamenti medici strumentali, nulla abbia aggiunto al senso ed al valore del testo precedente dell’art. 139 codice delle assicurazioni, che già stabiliva nella precedente formulazione che il danno biologico è quello “suscettibile di accertamento medico legale” (cioè è risarcibile solo a condizione che sia riscontrabile una obiettività medico legale) – aveva deciso di applicare comunque la normativa in vigore al momento della decisione, a nulla rilevando che il sinistro, dal quale erano derivate le lesioni, si fosse verificato prima dell’entrata in vigore della novella.

D’altronde lo stesso ricorrente aveva riferito di aver notificato l’atto di citazione in data 30 agosto 2012, quando cioè era già entrata in vigore la L. n. 27 del 2012, con la conseguenza che, anche alla luce della nuova normativa, sarebbe stato suo onere produrre esami diagnostici per immagini del rachide cervicale a sostegno della domanda risarcitoria proposta.

In definitiva il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della compagnia resistente delle spese del presente giudizio.

Avv. Sabrina Caporale

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