Sanzione valida anche se, al netto del margine di tolleranza minima applicato, lo scostamento dal limite di velocità è pari a 0,1 Km/h

Superare il limite di velocità, anche se di poco, al netto del margine di tolleranza minima applicato, è sufficiente a determinare la legittimità della multa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione pronunciandosi sull’impugnazione da parte di un automobilista di una multa per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox.

Il Giudice di merito aveva respinto il ricorso osservando che la velocità rilevata, 85,1 km/h, era superiore di 10 km/h al limite di 70 km/h. Ciò considerando l’applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dall’art. 345 d.P.R. n. 495/1992.

Lo sforamento di 10,1 km/h, quindi rientrava nella previsione dell’art. 142, comma 8, CdS (superamento del limite da 10 a 40 km/h). La violazione, pertanto, era stata correttamente contestata, mentre l’entità dello scostamento avrebbe potuto rilevare ai fini della determinazione della sanzione.

La conducente, nel ricorrere per cassazione, evidenziava come il valore 0,1 dopo il valore 80 km/h non poteva essere considerato scientificamente e tecnicamente affidabile.

A suo dire, la velocità del veicolo, ai fini della sanzionabilità della condotta di guida, era pari a 80 km/h. Pertanto tale valore sarebbe rientrato nella fattispecie prevista dall’art. 142, comma 7, CdS (sanzione amministrativa da € 41 a € 169).

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 3781/2018 ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato che nel sistema sanzionatorio previsto dalla normativa, la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità; a questi corrispondono sanzioni progressivamente più elevate.

La struttura della norma, con l’indicazione “non oltre […] km/h”, assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione. Pertanto l’intervento giudiziale sollecitato dalla ricorrente si sarebbe risolto nell’individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro. Ciò avrebbe comportato la riscrittura della norma sanzionatoria; una soluzione contrastante con il principio di legalità.

 

 

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