La multa per la violazione dei limiti di sosta non è sproporzionata rispetto a quella stabilita per l’inosservanza del divieto.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 111/2018 ha fornito chiarimenti in merito ai casi in cui, la sanzione per la violazione dei limiti di sosta, possa risultare sproporzionata o meno.
Ebbene, secondo i giudici, non c’è sproporzione tra il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione dei limiti orari di sosta e quello sancito per la violazione del divieto.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione chiamata in causa dal Giudice di Pace di Verona, per violazione dell’art. 3 della Costituzione da parte dell’art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il nodo della questione era relativo alla interpretazione costituzionalmente orientata del termine “periodo”.
Secondo il Giudice di Pace di Verona infatti, l’art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Costituzione per i seguenti motivi.
In primis, perché in caso di protrazione della sosta limitata, la sanzione si applica per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Essa va da € 25,00 ad € 100,00. In secondo luogo, perché in caso di violazione del divieto di sosta la sanzione è comminabile per ogni periodo di ventiquattro ore. Questa è compresa tra € 41,00 ed € 169,00.
Ora, per il Giudice di Pace di Verona la sanzione prevista per la violazione del divieto di sosta, infrazione ben più grave, sarebbe irragionevolmente meno gravosa rispetto a quella comminata perla violazione dei limiti di sosta, e quindi di durata. Quest’ultima infatti è applicabile “per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.
Secondo la Corte Costituzionale, per risolvere la questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Verona, occorre fornire un’interpretazione della nozione di “periodo” utilizzata dal comma 15 dell’art. 7 del Codice della Strada.
“Il periodo di protrazione della violazione – scrive la Corte – che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisca alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o indicato nel disco orario esposto”.
Non solo.
La Corte costituzionale ricorda che “i regolamenti comunali disciplinano la sosta autorizzandola in determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono vigenti i limiti imposti per la sosta regolamentata o limitata”.
Per questo motivo è ragionevole “riferire il ‘periodo’ di cui al comma 15 dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infra giornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali.”
Alla luce di quanto enunciato, secondo la Corte, “le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate”.
Contestualmente, la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente “può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere.”
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