Limiti di velocità e onere della prova su funzionalità dell’autovelox

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ostacolo prevedibile

Spetta all’Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura installata per accertare il rispetto dei limiti di velocità

Con la ordinanza n. 11869/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso di un’azienda che si era vista recapitare una contravvenzione per superamento dei limiti di velocità ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada.

Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione al verbale, annullandolo, ma il Tribunale, pronunciandosi in secondo grado, aveva ribaltato la decisione accogliendo l’appello della Prefettura. Nello specifico, il Giudice del grave aveva ritenuto insussistente un onere probatorio a carico dell’amministrazione relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come invece inteso dal giudice di prime cure.

Nel ricorrere per cassazione l’azienda deduceva l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che l’onere della prova del cattivo funzionamento oppure della mancata omologazione e/o taratura dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità gravasse sul ricorrente che contestava la contravvenzione e non sull’Amministrazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato.

Il giudice d’appello – spiegano dal Palazzaccio – non aveva considerato, infatti, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. A seguito di tale pronuncia di incostituzionalità, pertanto, la Cassazione ha statuito che l’onere di provare che l’apparecchiatura atta all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Tale onere va inteso nel senso che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

Nel caso in esame il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l’omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell’autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell’Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell’apparecchiatura; tale statuizione è erronea alla luce dei principi costituzionali richiamati, in forza dei quali avrebbe dovuto essere provata dall’Amministrazione, oltre all’omologazione ed alla installazione, anche l’effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dello strumento rilevatore.

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