L’ente proprietario della strada è tenuto a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione di autovelox per il rilevamento elettronico della velocità

Aveva proposto opposizione avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 D.LGS. 285/1992. L’automobilista, in particolare, aveva lamentato che l’atto in questione non specificasse le modalità di presegnalazione dell’autovelox con cui era stato rilevato il superamento dei limiti di velocità.

Le sue argomentazioni, tuttavia, erano state respinte sia dal Giudice di Pace che in sede di appello. In sede i merito, in particolare, si era ritenuto che il verbale, nella parte in cui gli agenti accertatori avevano dato atto della presenza di un’adeguata presegnalazione della postazione di controllo, fosse munito di pubblica fede, la cui valenza probatoria privilegiata non era superata dalle generiche contestazioni dell’opponente, tenuto a proporre querela di falso.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che la mera attestazione contenuta nel verbale di contestazione circa l’adeguata presegnalazione della presenza dell’apparecchiatura di controllo della velocità costituiva una mera clausola di stile, riproduttiva del testo di legge, non idonea a valere come accertamento munito di pubblica fede superabile solo con querela di falso, non riguardando un fatto storico oggetto di diretta percezione da parte degli accertatori.

A parere del ricorrente, il verbale doveva contenere tutte le indicazioni affinché l’avvertimento fosse puntuale, specifico, e determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed il riferimento ad uno specifico cartello; solo in tal modo poteva infatti valutarsi l’adeguatezza della segnalazione.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 11792/2020 hanno ritenuto infondata la doglianza proposta. L’art. 4, L. 168/2002 – spiegano dal Palazzaccio – impone all’ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione di autovelox per il rilevamento elettronico della velocità. Analoga previsione è contenuta nell’art. 142, D.LGS. 285/1992, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione – sottolinea la Cassazione – la sussistenza del cartello è tuttavia circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati. La relativa menzione, contenuta nel verbale, non integra quindi una mera clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l’opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso.

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